Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

cortile, pesci o api non sarà effettuata una nuova registrazione ma sarà semplicemente completata quella finora esistente con la notifica delle altre specie animali.

Volatili da cortile:

Il tipo di detenzione e le specie di volatili detenuti sono informazioni fondamentali, utilizzate per una sorveglianza basata sul rischio. Epizoozie quali la peste dei polli (influenza aviaria) infatti, hanno manifestazioni cliniche diverse nei polli, nei tacchini, nelle anatre e nelle oche. La voce “specie dei volatili” è già presente sul modulo di registrazione della rilevazione coordinata dei dati delle aziende agricole (cpv. 1 lett. c).

Il tipo di reddito mostra per quali detenzioni di volatili il traffico rappresenta un potenziale rischio (aziende per polli da ingrasso, aziende detentrici di galline ovaiole). Nel resoconto sulla sorveglianza dell'infezione da salmonella del volatile, la sorveglianza dovrebbe poter essere analizzata in maniera separata per le aziende da allevamento di razze ovaiole e per quelle da allevamento di razze da ingrasso. Un resoconto così dettagliato viene stabilito anche dal rapporto dell'UE sulla diffusione delle zoonosi. La Svizzera, ai sensi della decisione 1/2006 del Comitato misto veterinario e dell'articolo 291e OFE, si impegna a redigere tale resoconto. (cpv. 1 lett. d)

Pesci:

Quale indicazione delle dimensioni di un allevamento di pesce deve essere indicata la produzione annuale essendo quest'ultima maggiormente significativa rispetto a quella del numero di pesci o della biomassa ad una data indicativa. (cpv. 1 lett. b)

A seconda della specie, i pesci sono sensibili a malattie molto diverse. L'indicazione della specie detenuta permette di sorvegliare i pesci grazie a un approccio basato sul rischio e di mantenere quindi a livelli più bassi le spese per tali aziende. La registrazione avviene per le seguenti specie di pesci: trota iridea, trota fario (trote lacustri incluse), salmerino (salmerino di torrente e lacustre, trota canadese), carpa, pesce persico di fiume, coregone, luccio, altri. (cpv. 1 lett. e)

Api:

Per l'apicoltura si prevede la registrazione, una volta all'anno (data indicativa 1° aprile), del numero di apiari occupati e delle rispettive coordinate. (cpv. 1 lett. b).

Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

Per un controllo efficiente delle epizoozie è necessario che i singoli apiari possano essere riconosciuti quali apiari registrati e che l'ispettore degli apiari possa attribuirli direttamente al singolo apicoltore. Il gruppo di lavoro sugli apiari, sotto la guida dell'UFAG, raccomanda in risposta alla mozione 04.3733 Gadient “Promozione dell'apicoltura in Svizzera” una registrazione centralizzata degli apicoltori. (cpv. 1).

Prima di spostare le proprie colonie di api al di fuori del raggio di volo di 2 km, ogni apicoltore dovrebbe avere l'obbligo di informarsi presso l'ispettore degli apiari riguardo alla situazione delle epizoozie delle api. Tale obbligo dovrebbe evitare all'apicoltore di spostare le proprie api in zone a rischio o già colpite da epizoozie e, in futuro, dovrebbe corrispondere a una maggiore consapevolezza sul rischio epizoozie da parte dell'apicoltore e a uno scambio di informazioni più intenso tra lo stesso e l'ispettore degli apiari, in modo che, in caso di epizoozie, si possano prendere tempestivamente i provvedimenti necessari. (cpv. 2).

Art. 20 cpv. 3 (Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api)

I dati dei controlli degli effettivi possono fornire importanti indicazioni sull'aumentata mortalità delle api in una determinata zona o rilevare una possibile zona a rischio, che necessita di controlli rafforzati. Affidando il controllo degli effettivi agli ispettori degli apiari, i Cantoni e/o le associazioni di apicoltori hanno la possibilità di condurre statistiche sulla mortalità delle api nelle loro zone.