Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 34 Patente per il commercio di bestiame

La definizione "stalla per bestiame da commercio" è sostituita da "stalla", poiché nella maggior parte dei casi non esistono, in pratica, stalle adibite esclusivamente a bestiame da commercio. Le caratteristiche delle stalle sono definite all'articolo 37. (cpv. 3 lett. b).

I macellai dovranno essere esonerati dalla frequentazione di un corso per commercianti di bestiame; quali compratori diretti, infatti, sono attivi solo in una fase del commercio del bestiame e il pericolo di propagazione delle epizoozie è quindi proporzionalmente minore (cpv. 6).

È compito del Cantone rilasciare le patenti per il commercio di bestiame e deciderne le relative tasse. La decisione federale concernente i massimali deve assicurare che le differenze cantonali per le tasse sulle patenti rimangano entro limiti sostenibili. (cpv. 7).

Art. 36 Corsi introduttivi e di aggiornamento

L'Associazione svizzera negozianti di bestiame ha intenzione di unire la formazione e l'aggiornamento dei commercianti di bestiame e quella dei trasportatori. L'obiettivo è quello di elaborare un concetto globale per la formazione delle suddette categorie e offrire i relativi corsi, durante i quali si dovrà trasmettere anche il contenuto dei corsi di introduzione e di aggiornamento.

A questo proposito è da segnalare che ai sensi dell'articolo 190 della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali esisterà un obbligo di aggiornamento e perfezionamento per gli autisti, i guardiani del bestiame e il personale con funzioni dirigenziali nel servizio trasporto bestiame di un'azienda di trasporti o di commercio di bestiame.

Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame

Il commercio di bestiame include sempre il pericolo di diffusione di epizoozie. Qui sono elencati i principi fondamentali a cui ci si deve attenere per diminuire tale rischio e le prescrizioni della polizia epizootica concernenti la stalla.

La tassa sul fatturato per i commercianti di bestiame è stata finora calcolata sulla base del registro di controllo. Con l'introduzione della tassa di macellazione (cfr. art. 37b) decade la tassa sul fatturato e si può quindi rinunciare al registro di controllo, che fungeva anche da strumento di controllo per il traffico degli animali. Con l'introduzione e l'attuale ampliamento del controllo del traffico degli animali si può quindi rinunciare anche a un registro di controllo.

Le prescrizioni per la stalla corrispondono alle indicazioni della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE). (cpv. 2).

Art. 37a Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il controllo del commercio di bestiame è di competenza dei Cantoni. Tale tipo di sorveglianza è stato proposto da una maggioranza di Cantoni dato che i controlli devono essere condotti in maniera coordinata e devono tener conto del rischio. La frequenza dei controlli deve essere decisa dal veterinario cantonale.

Art. 37b Tassa di macellazione

Gli emolumenti per la macellazione, destinati a coprire i costi della prevenzione e della lotta contro le epizoozie nel traffico, nell'allevamento e nella produzione di animali, sono riscossi al momento della macellazione stessa. La novità è quindi che ora la tassa di macellazione deve essere versata da colui che porta gli animali alla macellazione, mentre finora le tasse sul commercio di bestiame (tasse sul fatturato) venivano richieste direttamente ai commercianti di bestiame. Questo nuovo sistema è maggiormente adeguato; infatti, è il traffico di animali in genere e non solo il commercio di bestiame professionale a rappresentare un rischio per la propagazione di epizoozie.

La tassa di macellazione viene riscossa dai macelli. Quasi tutti gli animali ad unghia fessa sono macellati in un macello. Tutti i macelli sono registrati presso la banca dati sul traffico di animali. Il ricavato totale della tassa di macellazione si attesta, nell'ambito delle tasse corrispondenti finora a quelle da