Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine
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fatturato nel commercio di bestiame, sui circa 3 milioni di franchi. Per la maggior parte dei Cantoni il ricavato sarà maggiore rispetto a quello finora riscosso dalle imposte sul fatturato, per alcuni invece leggermente minore. Con l'abolizione dell'imposta sul fatturato decadrà inoltre la spesa sostenuta dai Cantoni per l'introduzione per i commercianti di bestiame dell'imposta sul fatturato finora esistente. I macelli riceveranno un indennizzo per il mancato incasso. Un tale indennizzo è particolarmente giustificato poiché gli emolumenti per la macellazione soddisfano la copertura dei costi di provvedimenti che non vanno a favore dei macelli (in ogni caso non direttamente).
Ricavato totale della tassa di macellazione (fac-simile di calcolo):
Numero di animali macellati in un anno:
Animali della specie bovina di età superiore a 6 mesi: ca. 396 000 a fr. 3.-- = fr. 1 188 000.--
Animali della specie bovina di età inferiore a 6 mesi: ca. 264 000 a fr. 1.50 = fr. 396 000.--
Animali delle specie suina, ovina e caprina: ca. 3 000 000 a fr. --.50 = fr. 1 500 000. --
I macelli riceveranno un risarcimento di fr. --.10 per ogni capo di bestiame macellato. Tale indennizzo si aggiunge alla tassa di macellazione.
(3 660 000 a fr --.10 = fr. 366 000.--).
(cpv. 1 e 2)
Il macello riscuote dai propri fornitori e conserva la tassa di macellazione, compensata dai contributi per lo smaltimento pagati dalla BDTA per ogni animale ad unghia fessa macellato. La tassa di macellazione viene versata dalla BDTA ai Cantoni in un'unica soluzione annuale. L'ammontare viene suddiviso tra i Cantoni in base al numero di animali ad unghia fessa detenuti. Per il numero di animali ci si attiene alle informazioni contenute nella banca dati SIPA, che raccoglie i dati durante le rilevazioni annuali delle aziende agricole. (cpv. 3 e 4)
Art. 61 cap. 1bis (Obbligo di notifica)
L'articolo 14 capoverso 2 lettera d ordina che i detentori di animali notifichino le morti di animali della specie suina alla banca dati sul traffico di animali. Tale procedura evita la notifica presso l'ufficio cantonale preposto.
Art. 65 cpv. 3 (Rapporto sulle epizoozie)
In futuro l'UFV divulgherà i propri comunicati in forma elettronica. Questi saranno inviati sotto forma di newsletter alle autorità e persone nominate nel presente rapporto e resi disponibili in libera consultazione su internet per tutti coloro che fossero interessati.
Art. 73 cpv. 1 (Pulizia, disinfezione e disinfestazione: principi)
Il risanamento degli apiari spetta all'ispettore degli apiari. Per ragioni finanziarie è però impossibile che l'ispettore resti sul posto per tutta la durata del risanamento. Per tale motivo, nella maggior parte dei casi, nella pratica gli apicoltori effettuano le misure di risanamento senza la sorveglianza dell'ispettore apiario. Questi ultimi e i veterinari ufficiali hanno quindi l'obbligo di provvedere affinché gli apicoltori dispongano delle conoscenze tecniche sufficienti a una corretta pulizia e disinfestazione.
Art. 179c cpv. 1 lett. c (BSE: caso di epizoozia)
Da un po' di tempo è scientificamente dimostrato che non comporta alcun rischio utilizzare fino alla fine del periodo di produzione gli animali della specie bovina nati tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che, in questo periodo, si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2 (i cosiddetti animali di coorte).
Di tali conoscenze si è tenuto conto già da tempo in seno all'OIE che ha modificato di conseguenza il Terrestrial Animal Health Code. Ora che anche l'UE autorizza tale possibilità, anche la LFE potrà essere adattata.