Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

cui lottare, mentre saranno abrogate le disposizioni per la lotta contro la rogna delle pecore e la febbre catarrale maligna.

6. Spiegazioni alle singole disposizioni

Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h (Registrazione)

La registrazione delle dimensioni degli effettivi di caprini, ovini e di camelidi del nuovo mondo consente di intraprendere provvedimenti mirati di lotta e profilassi contro le epizoozie; ad esempio, per la pianificazione dei vaccini contro la malattia della lingua blu (bluetongue) è importante sapere dove e quanti animali sono detenuti. (lett. f).

Tipo di detenzione dei suini: negli ultimi anni è stato effettuato un controllo nei macelli di tutto il territorio per la presenza di trichine nei suini. Tuttavia sarebbe anche possibile effettuare una sorveglianza basata sul rischio. Questo procedimento più economico non può però essere introdotto finché restano insufficienti le indicazioni sulla forma di detenzione degli animali. Le informazioni concernenti le aziende detentrici di animali registrate nel SIPA si riferiscono all'orientamento dei contributi SSRA e URA. Tale informazione non è sufficiente per la valutazione del rischio di trichinellosi.

Cambiare metodo di sorveglianza e utilizzare quella basata sul rischio può dare buoni risultati dal punto di vista finanziario: secondo stime, solo circa 100 000 dei 2,5 milioni circa di suini macellati all'anno appartengono alla categoria a rischio (suini allevati al pascolo, all'alpeggio o con uscita libera) e sarebbero quindi tutti da controllare mentre, per i restanti 2 milioni di suini, basterebbe effettuare un'indagine su un campione del 3,5% circa. Calcolando il costo di circa 1 franco a suino, il risparmio potrebbe ammontare fino a 2 milioni di franchi (lett. g).

Art. 8 (Registro degli animali ad unghia fessa)

Modifica redazionale: l’articolo 14 capoverso 2 lettera b è inserito, per ragioni metodiche, nell'articolo 8.

Art. 10 cpv. 2 (Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa)

I marchi auricolari di plastica tradizionali per animali della specie suina e per la selvaggina devono includere un numero identificativo individuale dell'animale. Tuttavia, nella registrazione del traffico animale i numeri dei suini non devono essere registrati presso la banca dati sul traffico di animali (cfr. modifica dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali, pag. 8). I futuri sistemi elettronici di registrazione presuppongono l'introduzione dell'identificazione univoca dell'animale.

Art. 14 cpv. 1 e 2 (Annunci relativi al traffico di animali)

Ai fini dell'aggiornamento del registro centralizzato delle aziende, tutte le modifiche concernenti l'azienda detentrice di animali e il detentore devono essere dichiarate presso l'Ufficio cantonale preposto. Tutti gli arrivi, le nascite e le morti di animali contrassegnati della specie suina devono essere dichiarati presso la banca dati sul traffico di animali. I dati da notificare sono riportati nell'ordinanza del 23 novembre 2006 concernente la banca dati sul traffico di animali (cfr. pag. 8).

Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api

Con la registrazione di tutte le aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api si mira alla creazione di un unico registro nazionale delle aziende. Tale registrazione è necessaria per la rintracciabilità di alimenti di origine animale e per la lotta contro le epizoozie. La registrazione di aziende detentrici di volatili da cortile dovrà essere effettuata, da ora e in ogni caso presso il registro centralizzato. Per le aziende nelle quali, oltre ad animali ad unghia fessa, si detengono anche equidi, volatili da