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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del (Progetto)
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 19951 è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 19662 (legge),
Art. 4 lett. b, d e g
Abrogati
Art. 5 lett. g, o e x
Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:
g abrogato
o. il carbonchio sintomatico;
x. la Coxiellosi;
Art. 6 lett. y
I termini sotto riportati sono così definiti:
y. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, pony, asini, muli, bardotti).