Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 9 pagine
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dei provvedimenti di sequestro. Il passaggio dalla categoria di epizoozia da combattere a quella di epizoozia da sorvegliare permette di intraprendere provvedimenti adeguati a ogni singolo caso.
Carbonchio sintomatico (art. 4 lett. d, art. 5 lett. o, art. 228 – 229)
Su alcuni pascoli alpini si verificano ogni anno singoli casi di carbonchio sintomatico negli animali che partecipano all'estivazione. I bovini possono essere protetti grazie a una vaccinazione da effettuare prima della transumanza, provvedimento questo che può essere affidato alla responsabilità del detentore del bestiame. Il carbonchio sintomatico può essere quindi assegnato a una nuova categoria e passare da epizoozia da combattere a epizoozia da sorvegliare. Resta in ogni caso l'obbligo di notifica che assicura il riconoscimento degli alpeggi potenzialmente pericolosi.
Rogna delle pecore (art. 4 lett. g, art. 237 – 239)
Negli ultimi anni sono stati sviluppati mezzi diagnostici migliori e trattamenti più semplici da utilizzare che permettono ai singoli detentori di bestiame di tenere la malattia lontana dal proprio effettivo. Attualmente, inoltre, i danni economici causati dalla rogna delle pecore sono molto bassi, per tale motivo una lotta a livello statale non è più a lungo giustificata.
Febbre catarrale maligna (art. 5 lett. g)
Progetti di ricerca hanno dimostrato che la febbre catarrale maligna negli effettivi colpiti deve essere affrontata caso per caso. Per il risanamento degli effettivi è infatti imprescindibile la consultazione per ogni singolo caso. Non si delinea inoltre un programma di lotta comune e risulta quindi superfluo anche l'obbligo di notifica. Le disposizioni concernenti la lotta alla febbre catarrale maligna vengono pertanto abrogate.
Modifica del diritto vigente:
1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1)
Il commercio di bestiame è definito all'articolo 20 capoverso 2 LFE. Per tale motivo si può evitare una nuova trascrizione del concetto nell'OFE. Si deve adeguare di conseguenza il rimando all'articolo 103 lettera c.
2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404)
All'articolo 4 capoverso 4 sono elencati i dati che il detentore di animali deve notificare presso la banca data per il traffico di animali. All'acquisizione di nuovi animali le aziende detentrici hanno l'obbligo di notificarne sempre, entro tre giorni lavorativi, il numero totale e di indicare l'azienda detentrice di provenienza. Quest'ultima non deve invece fare alcuna notifica. Le aziende dove nascono suini devono notificare alla banca dati sul traffico di animali entro 30 giorni il numero dei porcellini nati che sono stati contrassegnati con un marchio auricolare BDTA. Gli animali nati morti non devono essere registrati, mentre ogni azienda detentrice deve notificare le morti di animali contrassegnati entro 30 giorni alla banca dati sul traffico di animali, dichiarando non il giorno, ma solo il mese di morte dell'animale. Tale metodo di dichiarazione evita la notifica delle morti di animali della specie suina presso l'ufficio cantonale preposto, come previsto all'articolo 61 capoverso 1bis OFE.
Grazie alla registrazione di nascite, nuovi arrivi e morti, la banca dati sul traffico di animali dispone di dati aggiornati sugli effettivi di animali. I detentori di animali che dispongono dell'accesso elettronico alla banca dati sul traffico di animali (internet) soddisfano anche le richieste di registrazione di animali della specie suina di cui all'articolo 8 OFE.