Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Molti partecipanti approvano i principi in materia di finanziamento e la determinazione del fabbisogno finanziario (v. in particolare le risposte alla domanda 6a). [6:] Uni3 auspica che anche le università popolari possano beneficiare dei sussidi. Per [8:] l’UniL è molto difficile valutare queste disposizioni, data la mancanza di informazioni sull’attuazione pratica. Il [8:] CP sottolinea che le conseguenze delle disposizioni in materia di finanziamento devono essere chiare.
Art. 38
1 La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce che i poteri pubblici stanzino per il settore universitario fondi pubblici sufficienti per garantire la qualità dell’insegnamento e della ricerca e la loro competitività a livello internazionale.
2 La Confederazione partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici e, a tal fine, applica principi uniformi in materia di finanziamento.
3 La Confederazione, unitamente ai Cantoni, garantisce un impiego economico ed efficace dei sussidi versati dai poteri pubblici.
4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano affinché siano messi a loro disposizione fondi adeguati da parte di terzi.
[7:] Swissmem approva espressamente i principi in materia di finanziamento e l’accresciuta importanza delle prestazioni.
Cpv. 1
[2:] L’UDC chiede lo stralcio dell’espressione «fondi pubblici sufficienti». [6:] CRUS, [7:] SSIA, [8:] UniL e UniNE approvano il principio dello stanziamento di fondi sufficienti per garantire la qualità dell’insegnamento e della ricerca e la loro competitività a livello internazionale, ma ne ritengono problematica l’applicazione, soprattutto perché il capoverso 3 sancisce il principio opposto, ossia la garanzia dell’impiego economico ed efficace dei sussidi. La [8:] HPGes chiede una formulazione più aperta (v. proposte di emendamento allegate).
Cpv. 2
Secondo [6:] CRUS, [7:] SSIA, [8:] UniL e UniNE la differenziazione delle aliquote nell’art. 47 contraddice l’applicazione di principi uniformi in materia di finanziamento menzionata in questo capoverso. [6:] CPF e [8:] PFZ chiedono di precisare il campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).
Cpv. 3
[6:] CDSSAA, KFH e SUAS mettono in guardia da possibili ingerenze nell’autonomia delle scuole universitarie e propongono una formulazione del capoverso che obblighi gli enti responsabili ad istituire strutture di gestione adeguate e a presentare i risultati contabili in modo trasparente. [6:] L’USU chiede lo stralcio della disposizione, mentre la [7:] FER vuole che il capoverso definisca più chiaramente gli obiettivi e stabilisca i principi dell’efficienza e dell’impiego ottimale delle risorse.
Cpv. 4
[2:] L’UDC chiede di specificare "fondi di terzi provenienti dall’economia privata» (v. proposte di emendamento allegate). [7:] L’ASA approva espressamente il capoverso. [4:] Travail.Suisse, [6:] DCH, sup ch [8:] AEPS, ageep, AP-ARC, Fap-hesso, Fhch NW, profhesbe, VD-HSR e VD-HTA auspicano una precisazione dell’espressione «fondi adeguati da parte di terzi» e la garanzia che l’acquisizione di fondi di terzi non comporti una riduzione dei finanziamenti pubblici. [6:] L’USU chiede di stralciare il capoverso. Il [8:] PFZ auspica una precisazione del campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).
Nuovo capoverso
[4:] economiesuisse e USI chiedono di menzionare anche le tasse d’iscrizione (copertura di una parte sostanziale dei costi dell’insegnamento; v. proposte di emendamento allegate), che andranno fissate individualmente e in funzione delle prestazioni.