Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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6.6 Sussidi federali (art. 42 - 58)
V. anche le risposte alla domanda 6c. Il [2:] PS chiede di stralciare gli articoli 42 - 58 (il finanziamento deve essere regolamentato da leggi speciali). Per [8:] l’UniL è molto difficile valutare le disposizioni degli articoli 42 segg.
Art. 42 Condizioni
1 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi delle scuole universitarie che:
a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;
c. si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera, oppure rappresentano un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole rispetto agli istituti esistenti.
2 La Confederazione può riconoscere il diritto ai sussidi di altri istituti accademici che:
a. dispongono di un accreditamento istituzionale;
b. offrono servizi pubblici d’insegnamento;
c. non possono essere appropriatamente integrati nell’ambito di una scuola universitaria esistente;
d. svolgono compiti d’interesse ai fini della politica universitaria e si integrano nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera.
3 I servizi pubblici d’insegnamento sono servizi d’insegnamento:
a. che soddisfano una necessità pubblica;
b. che risultano da un mandato pubblico fondato su una base giuridica;
c. i cui curricula o diplomi sono definiti nell’ambito della politica pubblica della formazione.
Secondo [7:] Swissmem questa disposizione ostacola il posizionamento delle scuole universitarie private.
Cpv. 1
Il [8:] PFZ chiede di precisare il campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).
Lettera b: [1:] BL chiede di menzionare tra le condizioni anche le «prestazioni nel campo della ricerca» (v. proposte di emendamento allegate). Una richiesta analoga è avanzata anche dalla [8:] HEF-TG.
Lettera c: il [8:] PFZ auspica un rinvio all’articolo 9 capoverso 3 lettere a e b (v. proposte di emendamento allegate).
Cpv. 2
[1:] BE e ZH chiedono alla Confederazione di essere molto restrittiva in quest’ambito. [2:] L’UDC auspica lo stralcio del capoverso. [6:] CRUS, [8:] UniL e UniNE chiedono che anche gli altri istituti accademici debbano soddisfare la condizione di integrarsi nella pianificazione strategica nazionale definita dalla Conferenza universitaria svizzera oppure di rappresentare un complemento, un’estensione o un’alternativa ragionevole rispetto agli istituti esistenti (come nel cpv. 1). [8:] Il PFZ chiede di precisare il campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).
Lettera b: [1:] BL e BS vorrebbero menzionare tra le condizioni anche le «prestazioni nel campo della ricerca» (v. proposte di emendamento allegate). Una richiesta analoga è avanzata anche dalla [8:] HEF-TG.
Lettera c: Secondo [1:] ZH, i sussidi vanno concessi soltanto, ed eventualmente, a istituiti che non possono essere integrati nell’ambito di una scuola universitaria esistente (v. proposte di emendamento allegate).
Lettera d: il [8:] PFZ vorrebbe un rinvio alle direttive di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettere a e b (v. proposte di emendamento allegate).