Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Art. 39 Procedura

1 Per ogni periodo di pianificazione la Conferenza universitaria svizzera determina il fabbisogno di fondi pubblici per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici.

2 A tal fine si basa in particolare su:

a. i pertinenti rilevamenti statistici dell’Ufficio federale di statistica;

b. la contabilità analitica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

c. i piani di sviluppo e i piani finanziari delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;

d. i costi di riferimento;

e. il numero di studenti previsto;

f. la pianificazione strategica nazionale.

3 In proposito la Conferenza universitaria tiene conto dei pertinenti rilevamenti statistici dell’Ufficio federale di statistica.

[1:] ZH chiede di finanziare le università sulla base dei costi effettivi medi dell’insegnamento, cui verrebbero aggiunti un supplemento per la ricerca del 100% per i settori di specializzazione II e III, un supplemento del 50% per il settore di specializzazione I e un congruo supplemento per determinate discipline costose attualmente già esistenti.

Cpv. 1

[6:] CPF e [8:] PFZ chiedono di precisare il campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 2

[6:] CDSSAA, KFH e SUAS chiedono di riformulare l’elenco conformemente alla loro proposta di emendamento dell’articolo 35 capoverso 2 oppure, in alternativa, di aggiungere «equivalenti a tempo pieno» alla lett. e (v. proposte di emendamento allegate).

Lettera a: [1:] SG e VD chiedono di stralciare la lettera a o, perlomeno, di precisare a quali dati si riferisce ([1:] SG).

Lettera b: [1:] VD chiede di stralciare la lettera b. [1:] GE e [8:] UniGE segnalano la ridondanza dell’indicazione della contabilità analitica e dei costi di riferimento menzionati alla lettera d (anche nell’art. 41). [8:] Il PFZ auspica una precisazione del campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).

Lettera c: [6:] CRUS, [8:] UniL e UniNE chiedono di stralciare i piani di sviluppo (v. proposte di emendamento allegate). Il [8:] PFZ auspica una precisazione del campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).

Lettera d: il [8:] ssp vuole lo stralcio della lettera d. [8:] L’AP-ARC chiede di prevedere un’eccezione per i cicli di studio che non raggiungono la massa critica ma rispondono ai bisogni specifici di una regione o non sono offerti altrove in Svizzera.

Lettera e: [1:] VD chiede di stralciare la lettera e.

[8:] Il PFZ vorrebbe limitare il campo d’applicazione della lettera f ai settori costosi (v. proposte di emendamento allegate).

Nuova lettera

[2:] Per l’UDC la determinazione del fabbisogno deve basarsi anche sulla qualità scientifica della ricerca e sulla sua utilità per l’economia nazionale (v. proposta di emendamento allegata).

Art. 40 Direttive in materia di pianificazione finanziaria

La Conferenza universitaria svizzera definisce, nell’ambito delle pianificazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni e dopo aver consultato la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, le direttive in materia di pianificazione finanziaria da applicare durante un periodo di pianificazione.