Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Cpv. 2

[1:] SG e TG chiedono una maggiore considerazione delle ASP nella concessione dei sussidi (v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 3

[1:] TG vorrebbe aggiungere al capoverso 3 o in un nuovo capoverso la possibilità di versare sussidi vincolati a progetti per promuovere la collaborazione transfrontaliera nel settore universitario (v. proposte di emendamento allegate). La [6:] cohep chiede di menzionare esplicitamente anche le ASP.

Cpv. 4

[6:] CRUS, [8:] UniL e UniNE chiedono di aggiungere il termine «reti» (v. proposte di emendamento allegate).

Art. 45 Stanziamento dei crediti

1 L’Assemblea federale fissa i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa e crediti d’impegno pluriennali.

2 Essa stabilisce limiti di spesa distinti per i sussidi di base destinati alle università, alle scuole universitarie professionali e agli altri istituti accademici, avvalendosi della forma del decreto federale semplice. I limiti di spesa devono essere commisurati in modo che i corrispondenti crediti annui di pagamento rispettino le aliquote previste per i sussidi di base (art. 47).

3 L’Assemblea federale stanzia crediti d’impegno destinati ai sussidi per gli investimenti edili e ai sussidi vincolati a progetti, nonché alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

[1:] SG è favorevole alla fissazione di limiti di spesa. [7:] Swissmem chiede di precisare se il Parlamento abbia altre possibilità di esercitare un influsso oltre che mediante l’approvazione e il rifiuto dei crediti.

Cpv. 2

[1:] BE vuole che il limite di spesa per i sussidi di base delle università sia ben distinto da quelli per gli altri istituti accademici. Il [8:] PFZ chiede di precisare il campo d’applicazione (scuole universitarie cantonali, v. proposte di emendamento allegate).

Art. 46 Impiego previsto

I sussidi di base sono concessi per finanziare le spese d’esercizio.

[1:] BE chiede di precisare la composizione delle spese d’esercizio (eventualmente nell’ordinanza) e di integrare in queste ultime anche le spese d’affitto. Il [2:] PLR auspica un chiarimento del rapporto tra i «sussidi di base» e l’«importo complessivo annuo» di cui all’art. 48.

Art. 47 Aliquote

I sussidi di base ammontano a:

a. 20 per cento dell’importo globale dei costi di riferimento per le università cantonali;

b. 30 per cento dell’importo globale dei costi di riferimento per le scuole universitarie professionali.

V. anche le risposte alla domanda 6b, sezione «Aliquote fisse». [1:] BS e NW chiedono aliquote identiche. [1:] SG e [8:] Unirai BS approvano espressamente l’introduzione di aliquote fisse. [2:] I Verdi vogliono sussidi di base del 33% per le scuole universitarie professionali. [8:] FSP rifiuta la disparità di trattamento tra le università e le scuole universitarie professionali. [8:] L’UniGE chiede di motivare meglio la differenza tra le aliquote e di sostituire l’espressione «università cantonali» con «università pubbliche» per includere anche le strutture intercantonali.

Art. 48 Calcolo

1 L’importo complessivo annuo viene ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca. Se necessario, possono entrare in linea di conto ulteriori elementi rilevanti delle prestazioni.