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Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 18 pagine

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f. semplificare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione;

g. attuare la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal);

h. attuare l’articolo 22 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 29 maggio 19964 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

Art. 3 Gestione del registro e coordinamento

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.

2 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).

3 L’UFSP rilascia i diritti di trattamento individuale e le password per accedere al registro delle professioni mediche.

Sezione 2: Fornitori di dati e contenuto

Art. 4 Commissione delle professioni mediche

La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro i seguenti dati relativi al personale medico:

a. il cognome, il/i nome/i, il cognome da nubile;

b. la data di nascita e il sesso;

c. la lingua di corrispondenza;

d. il luogo/i luoghi di attinenza e la cittadinanza;

e. il numero AVS;

f. i diplomi federali con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma;

g. i diplomi esteri riconosciuti secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Svizzera;

h. per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza da parte della Svizzera;

i. i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed con data di emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data del riconoscimento da parte della Svizzera;

3 RS 832.10

4 RS 812.121.1