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Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 18 pagine
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f. semplificare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione;
g. attuare la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal);
h. attuare l’articolo 22 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del 29 maggio 19964 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.
Art. 3 Gestione del registro e coordinamento
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.
2 L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).
3 L’UFSP rilascia i diritti di trattamento individuale e le password per accedere al registro delle professioni mediche.
Sezione 2: Fornitori di dati e contenuto
Art. 4 Commissione delle professioni mediche
La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro i seguenti dati relativi al personale medico:
a. il cognome, il/i nome/i, il cognome da nubile;
b. la data di nascita e il sesso;
c. la lingua di corrispondenza;
d. il luogo/i luoghi di attinenza e la cittadinanza;
e. il numero AVS;
f. i diplomi federali con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma;
g. i diplomi esteri riconosciuti secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Svizzera;
h. per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza da parte della Svizzera;
i. i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed con data di emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data del riconoscimento da parte della Svizzera;