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Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 18 pagine
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Sezione 4: Disposizioni particolari
Art. 20 Ripartizione dei costi ed esigenze tecniche
1 L’UFSP finanzia la programmazione del registro delle professioni mediche e ne assicura la gestione. Si fa altresì carico delle spese per l’ulteriore sviluppo della banca dati.
2 L’UFSP mette a disposizione un’infertaccia standard.
3 I fornitori di dati di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 e l’Istituto devono soddisfare i requisiti tecnici del registro delle professioni mediche. Si fanno carico delle spese di acquisto e di gestione delle loro installazioni.
Art. 21 Impiego dei dati per altri scopi
1 L’impiego di dati personali provenienti dal registro delle professioni mediche per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è disciplinato nell’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.
2 L’UFSP mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, in modo automatizzato, i dati accessibili al pubblico provenienti dal registro delle professioni mediche di cui quest’ultimo necessita per adempiere i suoi compiti.
Art. 22 Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200310sull’informatica nell’Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell’organo strategia informatica della Confederazione.
2 Tutti i servizi interessati al registro delle professioni mediche prendono, nel loro settore, i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari alla sicurezza dei dati personali.
Sezione 5: Abuso e cambiamento della destinazione
Art. 23
Chi ostacola il funzionamento del registro delle professioni mediche o utilizza i dati per altri scopi è punito con una multa fino a 20’000 franchi.