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Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 18 pagine

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g. le restrizioni tecniche, temporali o geografiche soppresse, con la data della soppressione.

Art. 8 Associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri

L’associazione mantello degli assicuratori malattia svizzeri (santésuisse) è responsabile dell’iscrizione dei seguenti dati:

a. il numero del registro dei codici creditori (numero RCC);

b. l’autorizzazione a fatturare prestazioni a carico della LAMal (sì, no).

Sezione 3: Diritti e obblighi dei fornitori di dati e degli utenti

Art. 9 Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi dettagliati dei fornitori di dati e degli utenti, nonché i contenuti facoltativi e obbligatori sono disciplinati nell’allegato 1.

Art. 10 Obblighi di diligenza dei fornitori di dati

Tutti i fornitori di dati provvedono affinché i dati nel loro settore siano completi, corretti e aggiornati.

Art. 11 Comunicazione di dati degni di particolare protezione

Le competenti autorità cantonali comunicano i dati degni di particolare protezione all’UFSP mediante un collegamento sicuro. L’UFSP iscrive i dati in un elenco.

Art. 12 Controllo dei dati da parte del personale medico

Le persone che esercitano una professione medica iscritte nel registro delle professioni mediche possono far correggere eventuali dati errati o mancanti presentando una domanda per via elettronica.

Art. 13 Mutazioni dei dati

1 I fornitori di dati sono responsabili della mutazione dei dati che iscrivono nel registro delle professioni mediche in virtù degli articoli 4 - 8.

2 I fornitori di dati di cui agli articoli 4 – 8 devono controllare le domande di mutazione di terzi in merito alla loro correttezza.

3 Tutte le mutazioni sono messe a verbale.

Art. 14 Archiviazione e verbalizzazione

L’UFSP è responsabile dell’archiviazione e della verbalizzazione dei dati.