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Consultazione 2007/17: Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed) · 18 pagine
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Art. 15 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1 I dati accessibili al pubblico di cui all’allegato 1 sono comunicati in una procedura di richiamo.
2 I fornitori di dati hanno inoltre la possibilità di richiamare sistematicamente i dati sotto forma di elenchi. Possono altresì importare nella loro banca dati tutti i dati accessibili al pubblico mediante le interfaccia standard definite dall’UFSP.
3 L’Istituto può accedere ai dati pubblici mediante l’interfaccia standard e richiamarli sistematicamente sotto forma di elenchi.
Art. 16 Comunicazione dei dati degni di particolare protezione alle autorità
cantonali
1 I dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 3 sono a disposizione di tutte le autorità cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni d’esercizio della professione. Vengono memorizzati in un elenco separato dal registro delle professioni mediche e non sono visibili direttamente.
2 L’esistenza di dati degni di particolare protezione su una persona che esercita una professione medica è segnalata alle autorità cantonali nel registro delle professioni mediche.
3 L’autorità cantonale può chiedere informazioni sul contenuto dei dati degni di particolare protezione presentando all’UFSP una domanda per via elettronica.
4 L’UFSP comunica i dati degni di particolare protezione all’autorità cantonale entro tre giorni lavorativi mediante un collegamento sicuro..
Art. 17 Comunicazione di dati particolarmente degni di protezione al perso-
nale medico
La persona che esercita una professione medica può esigere dall’UFSP informazioni sulle iscrizioni dei dati degni di particolare protezione che la riguardano.
Art. 18 Attestato di moralità o di onorabilità
La persona che esercita una professione medica può chiedere alla competente autorità cantonale il rilascio di un attestato di moralità o di onorabilità sulla base dei dati iscritti nel registro delle professioni mediche.
Art. 19 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro
Le iscrizioni nel registro devono essere cancellate o eliminate secondo l’articolo 54 LPMed. L’UFSP prende i provvedimenti necessari per garantire la cancellazione e l’eliminazione dei dati in tempo utile.