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Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine
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4 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51 e seguenti LPMed.
2. Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU)6
Art. 7, cpv. 1, lett. e
1 Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve poter attestare:
e. una formazione completa di una scuola universitaria in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia ai sensi della legge federale del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche universitarie.
Art. 36 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione: ...