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Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine

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4 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51 e seguenti LPMed.

2. Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU)6

Art. 7, cpv. 1, lett. e

1 Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve poter attestare:

e. una formazione completa di una scuola universitaria in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia ai sensi della legge federale del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche universitarie.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: ...

6 RO 810.122.1

7 RO 811.11