Progetto
Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Art. 18 Esame federale non superato
1 L'esame federale è considerato non superato se la somma dei punti di tutte le prove d'esame è inferiore al punteggio minimo fissato dalla MEBEKO, sezione Formazione, per il superamento dell'esame federale.
2 L'esame federale è pure considerato non superato se in una prova d'esame sono stati ottenuti 0 punti.
Art. 19 Ripetizione di un esame federale non superato
1 Il candidato che non ha superato l'esame federale può iscriversi all'esame federale successivo.
2 Un esame federale non superato può essere ripetuto due volte.
Art. 20 Esclusione definitiva
Il candidato che non ha superato per tre volte l'esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.
Art. 21 Comunicazione dei risultati
1 Il presidente della commissione d'esame comunica il risultato dell'esame al candidato mediante una decisione formale.
2 I nomi dei candidati che hanno superato l'esame federale sono pubblicati in Internet e in un'altra forma appropriata.
Art. 22 Conservazione dei documenti d'esame
1 La MEBEKO, sezione Formazione, provvede affinché tutti i documenti d'esame siano conservati durante tre mesi a partire dalla comunicazione dei risultati.
2 In caso di ricorso, i documenti sono conservati finché la decisione su ricorso è passata in giudicato.
Art. 23 Diplomi
Il candidato che ha superato l'esame federale riceve un diploma federale e il certificato corrispondente sotto forma di tessera plastificata.
Art. 24 Sanzioni
1 La MEBEKO, sezione Formazione, può annullare un esame federale superato qualora risulti che il candidato vi sia stato ammesso fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare l'esame federale non superato qualora il candidato abbia influenzato con mezzi illeciti l'esito dell'esame.
2 Il presidente della commissione d'esame può escludere dall'esame federale il candidato che, durante il medesimo, tenga una condotta indecente o cerchi di influenzare l'esito con mezzi illeciti; egli ne informa la MEBEKO, sezione Formazione.