Progetto

Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 31 Indennità per gli esaminatori e i coesaminatori

Agli esaminatori e ai coesaminatori sono versate le seguenti indennità:

a. per la preparazione degli esami federali, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati: 150franchi all'ora;

b. per lavori di segretariato di cui è comprovata l'esecuzione in rapporto agli esami federali: 16 franchi all'ora;

c. un'indennità di trasferta per assistere agli esami federali e partecipare a sedute che si tengono allo scopo di allestire gli esami federali;

d. un'indennità per i pasti principali, per il pernottamento e la colazione corrispondente ai tassi applicabili al personale federale.

Art. 32 Altre indennità

1 Alle persone che elaborano domande MC o che verificano la loro rilevanza per la pratica è versata un'indennità di 20 franchi all'ora.

2 Al personale ausiliario che predispone i locali o prepara materiali per gli esami federali è versata un'indennità di 16 franchi all'ora.

Art. 33 Costi

1 Se gli esami federali richiedono la locazione di sale fuori della facoltà, il presidente della commissione d'esame stabilisce l'ammontare del canone d'intesa con l'organo di gestione della sezione Formazione e l'UFSP.

2 Gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale, previa intesa con l'UFSP, e pagati da quest'ultimo.

3 L'UFSP si assume i costi per la stampa e la traduzione degli esami federali scritti.

4 La Confederazione si assume l'onere per il materiale ausiliario da essa fornito e consegnato ai candidati.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 34 Diritto vigente: abrogazione

1 Il diritto vigente è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2011, conformemente all'articolo 62 capoverso 4 LPMed.

2 L'abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

4 RS 172.311