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Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine
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dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Art. 31 Indennità per gli esaminatori e i coesaminatori
Agli esaminatori e ai coesaminatori sono versate le seguenti indennità:
a. per la preparazione degli esami federali, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati: 150franchi all'ora;
b. per lavori di segretariato di cui è comprovata l'esecuzione in rapporto agli esami federali: 16 franchi all'ora;
c. un'indennità di trasferta per assistere agli esami federali e partecipare a sedute che si tengono allo scopo di allestire gli esami federali;
d. un'indennità per i pasti principali, per il pernottamento e la colazione corrispondente ai tassi applicabili al personale federale.
Art. 32 Altre indennità
1 Alle persone che elaborano domande MC o che verificano la loro rilevanza per la pratica è versata un'indennità di 20 franchi all'ora.
2 Al personale ausiliario che predispone i locali o prepara materiali per gli esami federali è versata un'indennità di 16 franchi all'ora.
Art. 33 Costi
1 Se gli esami federali richiedono la locazione di sale fuori della facoltà, il presidente della commissione d'esame stabilisce l'ammontare del canone d'intesa con l'organo di gestione della sezione Formazione e l'UFSP.
2 Gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale, previa intesa con l'UFSP, e pagati da quest'ultimo.
3 L'UFSP si assume i costi per la stampa e la traduzione degli esami federali scritti.
4 La Confederazione si assume l'onere per il materiale ausiliario da essa fornito e consegnato ai candidati.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 34 Diritto vigente: abrogazione
1 Il diritto vigente è abrogato a decorrere dal 1° agosto 2011, conformemente all'articolo 62 capoverso 4 LPMed.
2 L'abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.