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Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 14 pagine
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Art. 27 Diritto d'informarsi
1 I candidati hanno il diritto d'informarsi sui dati che li concernono.
2 A tale scopo devono presentare domanda scritta alla MEBEKO, sezione Formazione, e provare la propria identità.
3 Le informazioni sono fornite gratuitamente per scritto entro 30 giorni.
Sezione 6: Tasse, indennità e costi
Art. 28 Tasse
1 La tassa d'iscrizione ammonta a 200 franchi.
2La tassa per i diversi esami federali ammonta a:
a. per l'esame federale di medicina umana: fr. 1000.-
b. per l'esame federale di odontoiatria: fr. 1000.-
c. per l'esame federale di chiropratica: fr. 1000.-
d. per l'esame federale di farmacia: fr. 1000.-
e. per l'esame federale di veterinaria: fr. 1000.-
3 Gli emolumenti per il rilascio di diplomi sono indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie3.
Art. 29 Indennità per il presidente della commissione d'esame
1 I presidenti delle commissioni d'esame ricevono un'indennità per:
a. l'organizzazione e la direzione degli esami;
b. i compiti amministrativi correlati;
c. la consulenza ai candidati.
2 L'indennità si compone di un forfait annuo di 8000 franchi e di un'indennità stabilita in funzione del numero di candidati che l'UFSP ha segnalato al presidente della commissione d'esame nell'anno corrispondente.
3 L'importo dell'indennità secondo il numero di candidati ammonta a 30 franchi per candidato.
Art. 30 Indennità per i membri delle commissioni d'esame
Per la partecipazione alle sedute, i membri delle commissioni d'esame ricevono indennità stabilite nell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12