Progetto
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Allegato 3 (Art. 29)
Modifica del diritto vigente
I
I seguenti atti legislativi sono abrogati:
1. Legge federale del 5 giugno 193114 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.
2. Risoluzione federale del 12 dicembre 188915 sullo stemma della Confederazione.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 25 marzo 195416 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa
Art. 7
Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno che può essere confuso con esso non può essere usato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.
Art. 8 cpv. 1 e 1bis
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chi:
a. intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell’articolo 4 capoverso 2, usa l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Gine-
14 RU 48 1
15 RU 11 334
16 RS 232.22