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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine

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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Allegato 3 (Art. 29)

Modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. Legge federale del 5 giugno 193114 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

2. Risoluzione federale del 12 dicembre 188915 sullo stemma della Confederazione.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 25 marzo 195416 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa

Art. 7

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno che può essere confuso con esso non può essere usato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

Art. 8 cpv. 1 e 1bis

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chi:

a. intenzionalmente e contrariamente alle disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell’articolo 4 capoverso 2, usa l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Gine-

14 RU 48 1

15 RU 11 334

16 RS 232.22