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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine

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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

3È fatto salvo l’articolo 64 della legge del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi.

Art. 23 Infrazioni commesse nell’azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni commesse in un’azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante.

Art. 24 Confisca nel procedimento penale

Il giudice ordina la confisca di oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.

Art. 25 Perseguimento penale

1Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

2L’IPI può sporgere denuncia penale per qualsiasi violazione illecita dei segni di cui agli articoli 1-4, 6 e 7. Esso dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.

Art. 26 Intervento dell’Amministrazione delle dogane

1Per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70-72f della legge del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi.

2Può domandare l’intervento chi è autorizzato a intentare azione civile secondo gli articoli 18 e 19.

Sezione 3: Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in giudicato

Art. 27

L’autorità giudicante notifica all’IPI gratuitamente e in versione integrale le decisioni ordinatorie nonché le sentenze passate in giudicato.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

11 RS 232.11

12 RS 313.0

13 RS 232.11