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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine
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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Sezione 2: Divieto di registrazione
Art. 16
Un segno il cui uso è illecito secondo l’articolo 14, non può essere registrato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.
Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
Art. 17
1L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici protetti della Svizzera e dei segni pubblici protetti che gli sono stati comunicati dagli Stati esteri. Rende l’elenco accessibile al pubblico.
2I Cantoni comunicano all’IPI i segni di cui all’articolo 5.
Capitolo 4: Protezione giuridica
Sezione 1: Protezione di diritto civile
Art. 18 Legittimazione attiva dell’ente pubblico
1L’ente pubblico autorizzato a usare un segno pubblico può intentare azione civile contro qualsiasi violazione dei suoi segni protetti secondo gli articoli 2, 4-6 e 14. Gli articoli 52, 55 e 60 della legge federale del 28 agosto 19929 sulla protezione dei marchi sono applicabili per analogia.
2Per i segni di cui agli articoli 2, 4 e 6 è legittimato ad agire l’IPI.
3Il diritto cantonale definisce chi è legittimato ad agire per i segni di cui agli articoli 5 e 6.
4Il diritto dello Stato straniero interessato definisce chi è legittimato ad agire per i segni di cui all’articolo 14.
Art. 19 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di
tutela dei consumatori
Sono legittimati ad intentare azione civile in materia di protezione dei segni pubblici usati come indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 della legge del 28 agosto 199210 sulla protezione dei marchi:
9 RS 232.11
10 RS 232.11