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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine
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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
a. associazioni professionali o economiche che secondo il loro statuto sono autorizzate a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b. organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che secondo il loro statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
Art. 20 Confisca nel procedimento civile
1Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso oppure delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla produzione di detti segni.
2Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere distrutti o utilizzati in un determinato modo.
Art. 21 Provvedimenti cautelari
1Se un ente pubblico rende verosimile una lesione o un rischio di lesione del suo diritto al segno pubblico tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari.
2Può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti per assicurare le prove, per indagare sull’origine degli oggetti contrassegnati illecitamente con il segno pubblico, per il mantenimento dello stato di fatto o per l’esecuzione a titolo cautelativo di pretese di cessazione o di divieto della turbativa.
Sezione 2: Protezione di diritto penale
Art. 22 Uso illecito di segni pubblici
1È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chi intenzionalmente e illecitamente:
a. appone su oggetti stemmi, bandiere o emblemi della Svizzera o dell’estero protetti secondo la presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero, asporta da esso o mette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
b. appone i segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti o carte commerciali;
c. usa i segni di cui alla lettera a per servizi o per fare pubblicità ad essi;
d. usa una denominazione ufficiale o una denominazione che può essere confusa con essa;
e. usa un segno nazionale figurativo o verbale.
2Se agisce per mestiere, l’autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.