Progetto
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 30 Continuazione dell’utilizzazione
In deroga all’articolo 8 gli stemmi usati conformemente alla legge previgente possono essere usati ancora per cinque anni al massimo a partire dall’entrata in vigore della presente legge, anche se secondo tale legge l’uso non è più lecito.
Art. 31 Marchi depositati o registrati
1I marchi depositati o registrati all’entrata in vigore della presente legge che contengono uno stemma come elemento del marchio continuano a essere retti dalla legge previgente.
2La registrazione di detti marchi non può più essere prolungata dopo la scadenza del loro termine ordinario di validità.
Art. 32 Diritti di contrassegno non ancora registrati
Se all’entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione per marchi, design, ditte nonché nomi di un’associazione o di una fondazione che sono esclusi dalla registrazione secondo il diritto previgente, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito la data dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 Referendum e entrata in vigore (nuovo)
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.