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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine

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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge federale del 25 giugno 19545 sui brevetti d’invenzione.

Art. 9 Uso delle bandiere e degli emblemi

1Le bandiere e gli emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni o i segni che possono essere confusi con i suddetti possono essere usati liberamente se l’uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

2Se i segni di cui al capoverso 1 sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

Art. 10 Uso delle denominazioni ufficiali

Le denominazioni ufficiali e le indicazioni che possono essere confuse con esse possono essere usate liberamente da sole o insieme ad altre parole, se l’uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

Art. 11 Uso dei segni nazionali figurativi e verbali

1I segni nazionali figurativi o verbali possono essere usati liberamente se l’uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

2Se i segni nazionali figurativi o verbali sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

Art. 12 Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con

segni pubblici dell’estero

L’uso degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi della Svizzera che non sia contrario alla presente legge, non può essere vietato neanche se questi segni possono essere confusi con un segno pubblico dell’estero.

5 RS 232.14

6 RS 232.11

7 RS 232.11