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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine

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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

Sezione 3: Divieto di registrazione

Art. 13

1Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-11, non può essere registrato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.

2Il divieto di registrazione vale anche nei casi in cui l’articolo 8 capoverso 4 permette l’uso.

Capitolo 2: Segni pubblici dell’estero

Sezione 1: Uso

Art. 14 Uso dei segni pubblici dell’estero

1Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi o i segni che possono essere confusi con essi nonché i segni figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui appartengono.

2Lo Stato autorizzato può usare i segni di cui al capoverso 1 soltanto se l’uso non è contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

3Se i segni di cui al capoverso 1 sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 28 agosto 19928 sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.

4Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi di altri enti pubblici, in particolare dei Comuni, possono essere usati liberamente, se l’uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

Art. 15 Autorizzazione

1Lo Stato estero legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni.

2È considerata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 in particolare:

a. la prova della registrazione identica del segno nel Paese d’origine come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione, mediante un corrispondente certificato di registrazione dell’autorità straniera competente;

b. qualsiasi altra prova dell’autorità straniera competente che autorizzi l’uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione.

8 RS 232.11