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Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 13 pagine
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Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Sezione 3: Divieto di registrazione
Art. 13
1Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-11, non può essere registrato come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione oppure come elemento di questi.
2Il divieto di registrazione vale anche nei casi in cui l’articolo 8 capoverso 4 permette l’uso.
Capitolo 2: Segni pubblici dell’estero
Sezione 1: Uso
Art. 14 Uso dei segni pubblici dell’estero
1Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi o i segni che possono essere confusi con essi nonché i segni figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui appartengono.
2Lo Stato autorizzato può usare i segni di cui al capoverso 1 soltanto se l’uso non è contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.
3Se i segni di cui al capoverso 1 sono interpretati dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, essi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi dell’articolo 47 della legge federale del 28 agosto 19928 sulla protezione dei marchi e devono soddisfare le condizioni ivi definite.
4Gli stemmi, le bandiere, gli emblemi di altri enti pubblici, in particolare dei Comuni, possono essere usati liberamente, se l’uso non è inappropriato o fuorviante, contrario all’ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.
Art. 15 Autorizzazione
1Lo Stato estero legittimato può autorizzare terzi a usare i suoi segni.
2È considerata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 in particolare:
a. la prova della registrazione identica del segno nel Paese d’origine come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione, mediante un corrispondente certificato di registrazione dell’autorità straniera competente;
b. qualsiasi altra prova dell’autorità straniera competente che autorizzi l’uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta nonché nome di un’associazione o di una fondazione.