Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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1.2.2 Introduzione di strumenti supplementari a livello nazionale volti a rafforzare la protezione in Svizzera e all’estero

Secondo l’avamprogetto di revisione della LPM, l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) può sporgere querela per tutti i reati presso le autorità giudiziarie cantonali e far valere i diritti di parte nel procedimento (cfr. art. 64 P-LPM; punto 2.1.2). In caso di violazioni lievi, l'IPI si limiterà di principio a sporgere querela. Se lo esigono gli interessi della Confederazione, in particolare in caso di violazioni gravi, si costituirà, se necessario, come parte nel procedimento. Anche a livello di procedimento la revisione della LPM prevede una misura, l’inversione dell’onere della prova, volta a migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza (cfr. art. 51b P-LPM; punto 2.1.3). L’inasprimento delle sanzioni penali per i reati commessi per mestiere – già introdotto in occasione della revisione della legge sui brevetti (invenzioni, biotecnologia)14– corrisponde a ciò che è previsto nelle regolamentazioni degli altri ambiti della proprietà intellettuale.

Con il diritto all’azione dell’ente pubblico autorizzato a usare gli stemmi, introdotto nel P-LPSP, quest’ultimo dispone di uno strumento efficace per affermare i suoi diritti agendo per via civile. Costituisce una novità anche l’esplicita competenza della Confederazione, accanto a quella delle autorità cantonali di perseguimento penale, di sporgere querela penale contro l’uso illecito dei segni pubblici nazionali e di far valere i diritti di parte nel procedimento (cfr. art. 25 P-LPSP). Ciò permette alla Confederazione di intervenire laddove lo ritiene necessario, soprattutto nei casi in cui lo richiedono i suoi interessi. L’aumento della commutazione di pena nel caso in cui gli autori agiscano per mestiere corrisponde alla regolamentazione prevista dagli altri atti legislativi del diritto in materia di proprietà intellettuale ed è volto ad aumentare l’effetto dissuasivo.

All’estero il diritto svizzero non è applicato a causa del principio di territorialità. L’interpretazione delle convenzioni internazionali pertinenti nonché la giurisprudenza in materia sono in generale poco precise. Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche negli Stati esteri, la revisione della LPM prevede la creazione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti, con l’eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini, dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche di tali prodotti possono già essere registrate presso l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o beneficiare di una protezione secondo la legislazione cantonale in virtù della legge sull’agricoltura (art. 14, 16 e 63) e del progetto di revisione della legge sulle foreste (art. 41a) (cfr. art. 50a P-LPM; punto 2.1.3). Di conseguenza il registro da istituire sulla base dell’articolo 50a P-LPM completa il registro attuale delle DOP e delle IGP agricole esistenti. L’iscrizione in un registro permette di riconoscere ufficialmente per tutti i prodotti la protezione accordata alle indicazioni geografiche. In questo caso si parla di protezione ex ante. La revisione della LPM prevede inoltre che le denominazioni d’origine e le indicazioni d’origine iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni o le denominazioni vinicole estere che soddisfano le condizioni della legislazione svizzera, possono essere registrate come marchi di garanzia o marchi collettivi (cf. art. 22a e 22b P-LPM ; punto 2.1.1). Analogamente, anche l’indicazione di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 50 LPM (per

14 FF 2007, 4213