Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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esempio l’attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione estera equivalente, potrà fungere da marchio di garanzia o marchio collettivo (art. 22c P-LPM; punto 2.1.1). Un titolo di protezione sarà quindi concesso ai titolari del marchio. All’estero è più facile ottenere e mettere in atto la protezione se esiste già un riconoscimento ufficiale nel Paese di provenienza (protezione ex ante). In diversi Paesi stranieri è più facile ottenere e mettere in atto la protezione se viene presentato un estratto del registro delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche o un altro titolo di protezione del Paese d’origine.
Attualmente le indicazioni di provenienza sono oggetto di vari trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera, come ad esempio il Trattato del 14 maggio 197415 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche. D’altronde il Consiglio federale s’impegna già attualmente a proteggere specificamente le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare, nel quadro di accordi bilaterali supplementari o dei suoi negoziati relativi ad accordi economici di libero scambio. Il Consiglio federale s’impegnerà in maniera sistematica affinché il tema della protezione delle indicazioni geografiche e in particolare della designazione «Svizzera» sia affrontato nel quadro di tali accordi. La realizzazione di questo obiettivo nei negoziati è di grande importanza per la Svizzera ed è posta allo stesso livello degli altri temi oggetto dei negoziati condotti dalla Svizzera.
1.2.3 Croce svizzera
La nuova regolamentazione tiene conto dell’attuale situazione insoddisfacente. È di essenziale importanza precisare le definizioni degli stemmi, della croce e della bandiera svizzeri, ai fini della creazione di una base solida per la loro protezione. Anche la nuova base legale che consente al Consiglio federale di procedere alla definizione e all’elenco di «altri segni pubblici della Confederazione» è volta a creare maggiore trasparenza e certezza giuridica. Con lo stesso obiettivo s’intendono raccogliere in una lista pubblicamente accessibile anche gli emblemi cantonali. L’autorizzazione dell’uso della croce svizzera legalizza la situazione che de facto esiste già oggi, mettendo a disposizione dell’economia svizzera, con cognizione di causa e a ben determinate condizioni, la croce svizzera come strumento di marketing. Non si rinuncia assolutamente al divieto d’inganno, in quanto la croce svizzera potrà essere usata solo per prodotti svizzeri. Al contrario dell’uso liberalizzato della croce svizzera, l’impiego degli stemmi federali sarà in futuro riservato rigorosamente alla Confederazione. Il livello di protezione per gli stemmi stranieri sarà mantenuto e continuerà pertanto a essere al di sopra della protezione minima prevista a livello internazionale. Per quanto riguarda i trattati internazionali, l’articolo 6terdella CPrI16 vieta l’imitazione nonché la registrazione come marchi degli emblemi nazionali degli Stati membri (in particolare gli stemmi, le bandiere, i segni e i punzoni
15 RS 0.232.111.193.49. Finora la Confederazione Svizzera ha concluso trattati bilaterali analoghi con la Germania (RS 0.232.111.191.36), la Spagna (0.232.111.193.32), l’Ungheria (0.232.111.194.18), il Portogallo (0.232.111.196.54) e l’ex Cecoslovacchia (0.232.111.197.41; oggi applicabile alla Repubblica ceca e alla Slovacchia).
16 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; RS 0.232.04