Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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gole d’origine devono essere separato chiaramente da quelle sulle indicazioni di provenienza. Infatti, le prime disciplinano un tema che riguarda lo sdoganamento, mentre le seconde hanno lo scopo di proteggere i consumatori dagli inganni. Pertanto, sempre secondo l’AGRIDEA e la FH, un criterio del 50 per cento non consentirebbe di uniformare le due normative. L’USC sostiene che purtroppo non è possibile uniformare le regole sulle indicazioni di provenienza con quelle d’origine autonome. Ligo Electric sottolinea che il criterio del 60 per cento è troppo severo se nel calcolo sono incluse anche le singole componenti di un prodotto e giudica più opportuno trasporre nell’articolo 48 AP-LPM le regole d’origine autonome;

- HaBa ricorda che l’ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli

orologi sancisce già un criterio del 50 per cento e propone di inserirlo nell’articolo 48 AP-LPM. IG Swiss Made, sostenuta da MGB, chiede di mantenere il criterio al 50 per cento per gli orologi, che sono considerati prodotti tradizionali;

- la FEA e SAA giudicano opportuno basarsi sulla giurisprudenza del Cantone di San Gallo. A diffe-

renza della FEA, SAA precisa tuttavia che per calcolare i costi di fabbricazione si dovrebbero considerare anche le spese per la ricerca e lo sviluppo;

- LES è favorevole a un criterio del 50 per cento, ma ritiene inadeguata una percentuale fissa, ag-

giungendo che dovrebbe invece trattarsi unicamente di un valore indicativo che lascia al Consiglio federale la possibilità di fissare una percentuale variabile;

- il VBF chiede di eliminare il criterio globale di cui all’articolo 48 AP-LPM e di introdurre invece un

criterio del 50 per cento comprendente i costi di produzione, sviluppo, distribuzione, marketing, immagazzinamento e dei servizi alla clientela.

Altri partecipanti alla consultazione chiedono di fissare un criterio globale più severo. Secondo il Cantone del Giura tale criterio dovrebbe corrispondere ai due terzi dei costi di produzione. La CFC e il kf propongono un valore pari almeno al 70 per cento, aggiungendo che se i costi di produzione realizzati nel Paese di provenienza corrispondono a un valore fra il 50 e il 70 per cento, il produttore dovrebbe essere obbligato a dichiarare a quanto ammontano le spese per la ricerca e lo sviluppo. L’UPSC ha invece già preannunciato che si opporrà alla revisione qualora la percentuale sancita nell’articolo 48 AP-LPM dovesse essere superiore al 60 per cento.

D.L. propone una soluzione in cui i costi di ricerca e sviluppo non devono superare il 50 per cento del costo complessivo del prodotto. Secondo l’esempio illustrato da D.L. un prodotto è svizzero anche quando il 50 per cento dei costi di ricerca e sviluppo e il 10 per cento dei costi effettivi di produzione sono realizzati in Svizzera (premesso che almeno una fase della produzione avvenga in Svizzera). D.L. propone anche di scartare i costi di ricerca e sviluppo e fissare un criterio minimo del 51 per cento (pari quindi a una maggioranza dei costi).

Flessibilità: alcuni partecipanti alla consultazione si dicono favorevoli al mantenimento di criteri flessibili nell’articolo 48 AP-LPM. Secondo l’USC dovrebbe essere possibile adottare soluzioni ad hoc per i prodotti già affermati sul mercato svizzero che, con il nuovo disciplinamento, andrebbero incontro a problemi. L’ASCPI e I&P ritengono che la condizione del 60 per cento dei costi non debba essere applicata troppo rigorosamente anche se I&P precisa che il criterio va rispettato, a meno che i diversi settori dell’economia non prevedano deroghe. economiesuisse condivide questo punto di vista e sottolinea che i dettagli e le deroghe dovrebbero essere sanciti nelle ordinanze dei singoli settori dell’economia. Il Forum delle PMI si oppone all’introduzione di criteri vincolanti applicabili secondo le stesse modalità a tutti i settori economici e a tutti i prodotti, affermando che creerebbero delle discriminazioni inammissibili fra i singoli settori. Secondo le PMI la legge deve limitarsi a stabilire principi generali, mentre la valutazione in merito all’uso corretto di un’indicazione di provenienza deve basarsi su criteri dettati dalla rinomanza e dalle usanze del settore economico in questione. Le PMI giudicano necessario introdurre una procedura semplificata, meno rigida rispetto a un’ordinanza del Consiglio federale, per disciplinare i criteri dei diversi settori economici e propongono di sancire una delega a favore dell’IPI per consentirgli di eseguire i compiti di sorveglianza e di consulenza del caso.