Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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(«Developped in Switzerland – made in Germany») significa fornire informazioni preziose che contribuiscono a evitare la confusione, sempreché siano apposte in modo ben visibile sul prodotto.
La fial, Emmi AG, e l'ASCPI sono favorevoli alla regola proposta nel rapporto esplicativo, ma ammettono di non comprendere la differenza fra le designazioni riconosciute (come «Swiss design») e quelle non riconosciute (p. es. «ricetta svizzera»). Secondo l’AIPPI il rischio d’inganno per i consumatori rimane invariato. Emmi AG ritiene che sia indispensabile che la prestazione indicata venga effettivamente fornita in Svizzera e che sia compito delle imprese provarlo. Nestec spiega che indicazioni quali «ricetta svizzera» o «tradizione svizzera» si riferiscono a procedure o ricette di origine svizzera, ma non direttamente alla provenienza del prodotto. Quindi se la ricetta o il know-how provengono dalla Svizzera non vi è pericolo d’inganno. Nestec precisa inoltre che occorre distinguere fra le indicazioni che possono suscitare delle attese nei consumatori (come «tipo», «stile», «imitazione» o «qualità svizzera») e quelle utilizzate per descrivere una procedura o una peculiarità del prodotto, quali appunto «Swiss research» o «Swiss design». Sempre secondo Nestec è quindi necessario elencare le designazioni che potrebbero risultare ingannevoli ed evitare di usare designazioni simili a quelle riconosciute.
B. AG e D.L. ritengono che la norma debba essere sancita nella legge per evitare violazioni e confusione. Secondo B. AG il problema va esaminato in modo più approfondito e inoltre non è chiaro se la designazione «Swiss innovation» debba essere basata su un brevetto o il deposito di un brevetto. D.L. propone un nuovo articolo 49a per vietare l’uso di designazioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «ricetta», «qualità» o simili quando dei prodotti non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48 e 49 AP-LPM. D’altra parte D.L. propone l’impiego di «progettato in Svizzera», «sviluppato in Svizzera», «con licenza svizzera», «of Switzerland» o indicazioni simili per i prodotti creati in gran parte nel nostro Paese.
Parte delle organizzazioni giuridiche giudica troppo poco rigoroso il criterio descritto nel rapporto esplicativo. D.J. sostiene che applicare per analogia il criterio del 60 per cento di cui all’articolo 48 capoverso 2 AP-LPM non è una soluzione appropriata quando un’indicazione geografica viene utilizzata per definire una singola fase della produzione di un prodotto, poiché dall’indicazione «Swiss research» si potrebbe dedurre che tutta la ricerca o una sua parte ragguardevole siano state eseguite in Svizzera. L’AROPI ritiene che sarà molto difficile distinguere fra i casi in cui applicare i criteri di cui ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 48 AP-LPM e quelli in cui è rilevante soltanto il capoverso 2, visto che ciò dipenderà dalla veste grafica dell’indicazione (collocazione e grandezza dei caratteri). L’AROPI raccomanda quindi di allestire un elenco esaustivo delle designazioni, comprendente sicuramente «Swiss design» e «Swiss research», che consenta di escludere un’applicazione cumulativa dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 48 AP-LPM indipendentemente dalla veste grafica dell’indicazione sul prodotto. L’AIPPI, infine, ritiene che l’uso di designazioni quali «Imballato in Svizzera», «Swiss design», ecc. debba essere limitato dalla legge ai casi in cui non vi è nessuna indicazione di provenienza ai sensi dell’articolo 48 AP-LPM, perché altrimenti le indicazioni sui prodotti potrebbero risultare fuorvianti. In tutti gli altri casi, l’uso di ulteriori designazioni dovrebbe essere considerato illegale.
Trybol sostiene che l’uso di designazioni complementari in cui ricorre il nome o l’immagine della Svizzera in qualsiasi lingua non è disciplinato in modo chiaro.
d) Suddivisione in criteri specifici (art. 48 cpv. 3 AP-LPM)
L’USS e la CCIS giudicano appropriata la suddivisione dei prodotti in tre categorie e FROMARTE aggiunge che essa rispecchia una concezione teorica chiara e consolidata. Anche B. AG difende i criteri specifici supplementari di cui all’articolo 48 AP-LPM pur esprimendo il proprio scetticismo in merito alla possibilità di definire in modo chiaro le singole categorie. L’ASAS osserva che per considerare esaustivo l’elenco di cui all’articolo 48 capoverso 3 occorre aggiungere che la lettera c contempla tutti i prodotti non contemplati dalle lettere a e b. Anche B. AG si esprime in questi termini, sottolineando che la lettera c dev’essere applicabile a tutti i prodotti che non sono chiaramente attribuibili a un’altra categoria. FROMARTE, il Cantone di Zurigo, Pubblicità Svizzera, l’ACSOEB, Juvena e S.J. fanno notare che la nozione di prodotto industriale non comprende i prodotti commerciali e artigianali