Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

e i manufatti e chiedono di sostituire il termine «prodotti industriali» con «altri prodotti». La FSA propone invece di utilizzare una definizione più ampia, ovvero «prodotti commerciali» (cfr. art. 13 cpv. 2bis AP-LPM). La CCIS, infine, afferma che le regole non dovrebbero essere valide per la costruzione di macchinari e apparecchi e chiede di considerare la possibilità di limitare il campo d’applicazione dell’articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM agli oggetti d’uso e consumo.

La FH ritiene legittima la condizione di un minimo legame materiale fra il prodotto e il territorio, poiché rispecchia la casistica attuale. HaBa condivide questo parere ed è favorevole ai criteri di cui all’articolo 48 capoverso 3 AP-LPM. FROMARTE sottolinea che il criterio delle caratteristiche essenziali utilizzato per i prodotti naturali trasformati e quelli industriali corrisponde a quanto statuito dalla giurisprudenza nei rari casi documentati ed è quindi equilibrato. PROMARCA ritiene che sia giusto distinguere i prodotti naturali dai prodotti industriali.

Emmi AG è espressamente favorevole all’articolo 48 capoverso 3 AP-LPM, a patto che venga risolto il problema della sovrapposizione con la legislazione sulle derrate alimentari. Il Cantone del Vallese afferma che l’articolo 48 AP-LPM crea maggiore chiarezza, premesso che venga modificata la lettera a del capoverso 3.

e) Criteri specifici dei prodotti naturali (art. 48 cpv. 3 lett. a AP-LPM)

L'USS, BIO SUISSE, la FPC e l'Acsi sono espressamente favorevoli al criterio della crescita integrale di cui all’articolo 48 capoverso 3 lettera a AP-LPM. La FPC e l’Acsi riconoscono che la disposizione è più severa rispetto a quanto sancito dal regolamento di Suisse Garantie, ma ne condividono la necessità per evitare, ad esempio, che una lattuga (insalata) sia venduta con l’indicazione «Suisse Garantie» anche se la piantina proviene dai Paesi Bassi.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo tema giudica che il criterio sia troppo severo e non tenga conto dell’origine straniera della stragrande maggioranza delle sementi e delle piantine di legumi verdi (insalata, cavolo, ecc.). Questo parere è condiviso dai Cantoni di Zurigo, Turgovia, Svitto, Zugo, Ticino e Neuchâtel, da parte delle associazioni mantello dell’economia (fial, PSL, VBF, Gallo Suisse e swisscofel) e del mondo agricolo (Prométerre, AGRIDE-A, USC, FUS e USPV), da due organizzazioni giuridiche (AROPI e AIPPI), dall'ACCS, dal kf e da MGB. Secondo il Cantone del Vallese la disposizione, applicabile anche al bestiame, non tiene conto di alcune condizioni tipiche del Cantone. Prométerre afferma che l’avamprogetto è stato elaborato rifacendosi sostanzialmente ai principi validi per i prodotti industriali e che non tiene sufficientemente conto delle peculiarità dell’agricoltura. Il Cantone di Svitto ritiene che i consumatori non capiranno perché i prodotti agricoli non si possono più definire svizzeri anche se le piante sono cresciute su suolo elvetico. Secondo una stima del Cantone Ticino il 90 per cento dei prodotti agricoli venduti come ticinesi perderebbe tale designazione. L’USPV sottolinea che esigere il rispetto del criterio della crescita integrale significherebbe impedire al 99 per cento degli orticoltori svizzeri di indicare l’origine dei legumi e aggiunge che in Svizzera non esiste più alcuna azienda che produce sementi per verdure e che la maggior parte delle piante proviene dall’estero. La FUS osserva che il criterio della crescita integrale non è applicabile nel caso della frutta, poiché in alcuni casi è indispensabile importare gli alberi e le piante. Ciononostante i frutti crescono integralmente in Svizzera. In alternativa sono state formulate le proposte illustrate qui appresso.

- Per tenere conto delle sementi (orticoltura) e dei pulcini (volatili) provenienti dall’estero Prométerre

propone una tolleranza del 10 per cento per quanto riguarda la crescita all’interno del Paese o della regione e di escludere i fattori di produzione e il materiale genetico. Tale esclusione è sostenuta anche da BIO SUISSE.

- La maggioranza dei partecipanti propone, con modalità diverse, di riprendere totalmente o parzial-

mente le norme della legislazione sulle derrate alimentari. L’idea è condivisa dal Cantone di Neuchâtel, dall’AGRIDEA, da Uniterre, dall’AgorA, dall’AOC-IGP, dall’USC, dai PSL, dalla fial, da Gallo Suisse, dalla FUS, dal VBF, da MGB e dal kf (che predilige questa soluzione per le derrate che rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 48 AP-LPM).