Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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l’approvvigionamento con materie prime svizzere, costringendoli a ricorrere a materie prime provenienti dall’estero.
FROMARTE chiede invece di aumentare il criterio dal 60 all’80 per cento del prezzo di vendita poiché sono incluse anche le spese di ricerca e sviluppo. La FUS chiede di fissare un criterio pari al 90 per cento del prezzo di vendita e la richiesta è sostenuta dalla KOS e da Switzerland Cheese, che propongono come alternativa di aggiungere un criterio che prescriva una quantità minima di materia prima. L’USS, la FPC e l’Acsi propongono la stessa base di calcolo, osservando che per i prodotti naturali trasformati è più appropriato un criterio che fissa una determinata quantità di materia prima (una quota minima del peso complessivo) rispetto a uno basato sul prezzo di vendita. L’USC propone un criterio pari al 70 per cento della materia prima raccomandando di lasciare spazio per soluzioni ad hoc quando dei prodotti già affermati sul mercato (p. es. la cioccolata) incontrano delle difficoltà. Gallo Suisse condivide la proposta di un criterio del 70 per cento e precisa che l’indicazione del Paese produttore continuerà a essere obbligatoria anche per i prodotti naturali trasformati sui quali non va apposta alcun’indicazione di provenienza (come previsto dalla legislazione sulle derrate alimentari). L’USS, il kf e BIO SUISSE suggeriscono di adottare il criterio del 90 per cento di materia prima già sancito nel regolamento sul marchio di qualità Suisse Garantie. BIO SUISSE aggiunge che adottando la soluzione proposta nell’avamprogetto si potrebbe designare come svizzero del salmone oppure del formaggio prodotto con latte polacco. Citando sostanzialmente gli stessi esempi, la FPC e l’Acsi chiedono di applicare per i prodotti naturali trasformati un criterio del 100 per cento di materia prima se quest’ultima è di origine animale (carne, pesce, uova, latte, ecc.) e del 90 per cento per gli altri prodotti naturali trasformati. Il Cantone di San Gallo chiede che, qualora le derrate alimentari non siano escluse dal campo d’applicazione dell’articolo 48 AP-LPM, il 100 per cento delle materie prime debba provenire dalla Svizzera, sempre che siano disponibili nel nostro Paese. Anche l’AGRIDEA, l’AgorA, l’AOC-IGP e Uniterre esigono che le materie prime più importanti dei prodotti svizzeri provengano dal nostro Paese se tali prodotti fanno parte della produzione agraria locale. Il SAB e Prométerre auspicano, oltre a un criterio pari al 60 per cento del prezzo di vendita, un’altra condizione, ossia che la maggior parte (richiesta dal SAB) o il 90 per cento (Prométerre) delle componenti del prodotto finito provengano dal luogo indicato come luogo di provenienza.
- Secondo il SAB, la TVS, l'USC, l’AGRIDEA, l’AgorA, Uniterre, l’AOC-IGP e Juvena per i prodotti
industriali va applicato un criterio del 60 per cento del prezzo di vendita.
Altri partecipanti alla consultazione chiedono invece di inasprire tale criterio. L’USS esige un aumento della percentuale, affermando che le fasi più costose della produzione, ovvero la ricerca e lo sviluppo, devono essere eseguite in Svizzera. La FPC e l’Acsi propongono un criterio del 70 per cento del prezzo di vendita, sottolineando che è importante evitare di tenere conto delle spese di commercializzazione, di promozione e dei servizi dopo la vendita. Il Cantone di Berna propone un limite dell’80 per cento per gli orologi meccanici. Il Cantone del Giura condivide questo parere, aggiungendo che per gli orologi elettrici il criterio dovrebbe essere del 60 per cento. BIO SUISSE chiede un criterio pari al 90 per cento del prezzo di vendita, spiegando che una padella non dovrebbe essere definita svizzera se nel nostro Paese è stato soltanto attaccato il manico al coperchio.
c) Applicazione dell’articolo 48 capoverso 2 AP-LPM per le denominazioni «Swiss design», «Swiss research», ecc.
La CCIS sottolinea che è opportuno disciplinare le indicazioni di provenienza «Swiss made» e «fabbricazione svizzera» in modo diverso rispetto alle designazioni «Swiss research», «Swiss engineering», «Swiss design», ecc., che si riferiscono soltanto a una fase della produzione avvenuta in Svizzera. FROMARTE afferma che per definire la provenienza di un prodotto è molto importante salvaguardare una certa flessibilità nella definizione di nozioni quali «Swiss concept», «Swiss design» e altre indicazioni non ingannevoli di provenienza poiché altrimenti non sarebbe più possibile menzionare le prestazioni svizzere legate alla produzione. Secondo Juvena aggiungere certi tipi di designazioni