Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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trattamento fra prodotti e servizi, eliminando l’attuale discriminazione a danno dei prodotti. Per l’USC è fondamentale che la legge consenta di apporre la croce svizzera sui prodotti. Anche la possibilità di far registrare la croce svizzera non più soltanto come parte del marchio di un servizio ma anche di un prodotto è stata accolta con favore, poiché ciò significa che tutti i prodotti e i servizi svizzeri, oltre a poter essere definiti tali, potranno essere contrassegnati con la croce svizzera, il marchio più importante del nostro Paese. Le condizioni sancite per l’uso sono giudicate corrette e adeguate per prevenire gli abusi, se applicate in combinazione con i nuovi diritti processuali dell’IPI.

Pubblicità Svizzera apprezza particolarmente il fatto che in futuro sarà possibile utilizzare liberamente la bandiera svizzera, l’emblema della Confederazione e gli altri segni, sempre che il loro uso non sia fuorviante o inappropriato. L’organizzazione esprime tuttavia la propria preoccupazione per la disparità di trattamento nell’avamprogetto fra le bandiere straniere a quelle svizzere, pur ammettendo che la prassi vigente per le bandiere straniere presenta le stesse discrepanze fra le norme e la realtà giuridica (cfr. le osservazioni sull’art. 14).

L’AROPI critica la mancanza nell’avamprogetto di una disposizione che disciplina appositamente l’uso della croce svizzera e auspica che la croce sia menzionata perlomeno nel titolo insieme alle bandiere e agli emblemi. K.B. propone di rinunciare all’espressione «uso contrario all’ordine pubblico», poiché è difficile da concretizzare e la definizione risulta quindi insoddisfacente. Propone in sua vece i termini «rispetto» e «dignità».

Il capoverso 2 rinvia all’articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi nei casi in cui la croce e la bandiera svizzera sono interpretate dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, Secondo l’USS, la FPC, l’Acsi, BIO SUISSE e il VBF la croce e la bandiera svizzera dovrebbero poter essere apposte soltanto sui prodotti che soddisfano le condizioni relative all’indicazione di provenienza «Svizzera» di cui all’articolo 48 AP-LPM. Emmi AG, invece, giudica poco convincente quanto si legge nel rapporto esplicativo sull’apposizione della croce svizzera sui prodotti e sostiene che de facto le imprese svizzere attive in campo internazionale non potrebbero più inserire la croce nel loro logo, visto che i prodotti importati devono essere contrassegnati con un logo apposito. Emmi AG afferma che la croce svizzera inserita nel logo non va intesa come un’indicazione di provenienza e chiede che la verifica del pericolo d’inganno in relazione all’uso di bandiere ed emblemi sia effettuata nel singolo caso e alla luce delle circostanze, tenendo conto di dichiarazioni di rettifica. L’ASAS ritiene che sia giusto non considerare la croce svizzera un’indicazione di provenienza e basarsi sull’accezione delle cerchie interessate nel settore dei trasporti. Tuttavia si chiede se non sia il caso di applicare l’inversione dell’onere della prova e considerare bandiere ed emblemi come indicazioni di provenienza, a meno che le cerchie interessate del settore dei trasporti non dimostrino che i segni utilizzati non sono da ritenere indicazioni di provenienza. Il Cantone Ticino sostiene che il rinvio nel capoverso 2 all’articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi potrebbe essere in contraddizione con altre norme, ad esempio con la legislazione sulle derrate alimentari o quella sull’agricoltura e giudica quindi indispensabile armonizzare le diverse norme e le loro deroghe con la legislazione vigente e i rimedi giuridici.

Secondo l’AIPPI, la fial, SWISS LABEL e la CVAM la disposizione proposta consentirà di eliminare la distinzione vigente fra l’uso lecito decorativo e quello commerciale vietato di bandiere ed emblemi sui prodotti, sovente difficile da applicare e interpretare. La CVAM e il Centre patronal temono tuttavia che il nuovo testo crei un nuovo problema di interpretazione, poiché la possibilità di considerare la croce svizzera apposta su prodotti e servizi come un’indicazione di provenienza causa nuovi problemi di interpretazione.

Art. 10 Uso delle denominazioni ufficiali

D.L. si ricollega alla propria proposta di inserire nell’articolo 6 AP-LPSP anche le espressioni «Svizzera», «svizzera» o «svizzero» e afferma che occorre inserire un elenco anche nell’articolo 10. Propone due varianti: una con un minimo e l’altra con un massimo di termini. Infine D.L. deplora che in virtù dell’avamprogetto chiunque possa utilizzare liberamente le denominazioni ufficiali, quando invece il loro uso, come quello degli stemmi ufficiali, dovrebbe essere riservato agli enti pubblici ed eventualmente a organi statali o parastatali. Gastrosuisse auspica che le imprese affermate sul mercato non