Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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vengano svantaggiate dalla revisione e chiede di non limitare in alcun modo l’uso di nomi utilizzati finora, evitando nel contempo, dopo l’entrata in vigore della revisione, il moltiplicarsi di imprese che adottano nomi contenenti «Swiss» o «Suisse».
Art. 11 Uso dei segni nazionali figurativi e verbali
La FPC, l’Acsi e BIO SUISSE sono favorevoli a questa disposizione e giudicano logico estendere ai segni nazionali figurativi e verbali il principio adottato per la croce svizzera. Secondo la FPC e l’Acsi è fondamentale sancire che i segni nazionali figurativi e verbali possono essere apposti soltanto su prodotti e servizi originari della Svizzera. Il Cantone Ticino sostiene che il rinvio nel capoverso 2 all’articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi potrebbe essere in contraddizione con altre norme, ad esempio con la legislazione sulle derrate alimentari o quella sull’agricoltura e giudica quindi indispensabile armonizzare le diverse norme e le loro deroghe con la legislazione vigente e i rimedi giuridici.
Art. 12 Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con segni pubblici dell’estero
Il Cantone di Zurigo chiede se l’espressione «segni pubblici» è stata tralasciata intenzionalmente nel testo dell’articolo nonostante sia inserita nel titolo. Se le condizioni per l’uso si riferiscono a tutti i segni pubblici, il Cantone auspica che ciò sia indicato nel testo oppure, in caso contrario, stralciato anche dal titolo.
Art. 13 Divieto di registrazione
L’AIPPI, la fial, la KOS, Switzerland Cheese, la FPC e l’Acsi sono favorevoli a un allentamento del divieto di registrazione dei marchi dei prodotti che in futuro potranno contenere anche la croce svizzera. La FER giudica legittimo concedere alle imprese il diritto di usare la croce svizzera anche per i marchi dei prodotti e non soltanto per quelli dei servizi. La FPC e l’Acsi condividono espressamente il contenuto della disposizione proposta. D.J., invece, ritiene che il capoverso 2 sia poco chiaro e propone di modificarlo.
Art. 14 Uso dei segni pubblici dell’estero
La FPC e l’Acsi approvano la disposizione proposta e soprattutto l’abrogazione della norma che sancisce la protezione degli emblemi stranieri soltanto se uno Stato concede la reciprocità alla Svizzera. HaBa chiede invece di mantenere il principio di reciprocità. B. AG afferma che il capoverso 1 è troppo rigoroso se riserva l’uso dei segni nazionali figurativi e verbali esclusivamente allo Stato a cui appartengono. Secondo B. AG non è necessario rafforzare ulteriormente la protezione dei simboli stranieri ed è invece opportuno vincolarla a una concreta reciprocità. La TVS giudica inopportuno disciplinare più severamente l’uso di emblemi stranieri. Pubblicità Svizzera non condivide la diversità di trattamento fra i segni stranieri e quelli svizzeri e osserva che nei negozi e nella pubblicità si utilizzano regolarmente bandiere straniere per indicare specialità di altri Paesi. Secondo Pubblicità Svizzera l’avamprogetto non elimina questa contraddizione, anzi l’articolo 14 sancisce un divieto generale di usare bandiere straniere (valido anche per la pubblicità), che in passato non è stato rispettato e che va oltre quanto prevedono i trattati internazionali. L’ACSOEB chiede di aggiungere una precisazione al capoverso 1 rinviando all’articolo 15 AP-LPSP.
B. AG esprime dei dubbi sulla portata del capoverso 2. La FPC e l’Acsi sono invece contrari al capoverso 3 perché ritengono che la dichiarazione di provenienza conforme alla legislazione vigente sulle derrate alimentari debba essere indicata anche sugli alimenti dell’estero. B. AG fa notare che la disposizione non è compatibile con l’articolo 48 capoverso 6 AP-LPM. L’AIPPI propone di scambiare di posto i capoversi 3 e 4 e di sancire una deroga a favore degli articolo 47 e seguenti AP-LPM per tutti gli emblemi stranieri contemplati dall’articolo 14 AP-LPSP, compresi gli emblemi dei Comuni intesi come indicazioni di provenienza, e non soltanto quelli contemplati dall’articolo 14 capoverso 1 AP-LPSP.