Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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di concedere licenze, senza nemmeno verificare se queste ultime potrebbero essere ingannevoli. M.D. e B. AG propongono di autorizzare gli enti subordinati a concedere licenze per l’uso dei loro stemmi e lasciar loro la possibilità di decidere autonomamente. B. AG formula una proposta in tal senso, mentre la FH propone di verificare la possibilità di concedere licenze per questi stemmi.

Il capoverso 1 sancisce espressamente che gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali nonché i segni che possono essere confusi con essi possono essere usati soltanto dall’ente a cui appartengono. L’AIPPI e la fial osservano che tale disposizione suscita l’impressione che l’uso di tali elementi sia sempre ed esclusivamente riservato agli enti a cui appartengono, indipendentemente dall’uso che se ne fa e ricordano che essi compaiono anche nelle bandiere cantonali. Ne consegue, secondo loro, una contraddizione rispetto all’articolo 9 dell’avamprogetto che deve essere risolta inserendo nel capoverso 1 dell’articolo 8 una precisazione che indica che esso si riferisce unicamente agli stemmi e ai loro elementi caratteristici. Anche B. AG non giudica necessario rafforzare ulteriormente la protezione degli elementi caratteristici.

Secondo la FH la norma tutelare di cui al capoverso 2, che si riferisce ai segni verbali sugli stemmi, è troppo severa. B. AG si ricollega a quanto affermato in merito al capoverso 1 chiedendo di completare anche il capoverso 2.

Il capoverso 3 statuisce che lo stemma svizzero e quelli di Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono essere apposti soltanto su merci integralmente prodotte in Svizzera. La FPC e l’Acsi sono favorevoli a questa disposizione. Secondo loro, limitando maggiormente l’uso dello stemma svizzero rispetto alla croce svizzera, si segnala ai consumatori che i criteri in merito sono più rigorosi ed è quindi logico sancire condizioni più severe in materia di provenienza. L’ACSOEB ritiene invece troppo severa la disposizione, contesta l’adozione di condizioni più rigorose di quelle valide per i prodotti su cui è apposta la croce svizzera e propone pertanto di modificare il contenuto. Il Cantone di Ginevra osserva che la disposizione non indica con sufficiente chiarezza se l’apposizione di stemmi sui prodotti sia riservata agli enti pubblici. Pubblicità Svizzera e D.L. ritengono che una norma così restrittiva non sia nell’interesse degli enti pubblici e nemmeno richiesta dai destinatari dei prodotti. Secondo le due organizzazioni gli stemmi degli enti pubblici rappresentano per i cittadini innanzitutto l’attività ufficiale delle autorità e non la provenienza di un prodotto. Pubblicità Svizzera e D.L. presentano pertanto proposte di modifica del capoverso 3.

In deroga al principio generale secondo cui l’uso degli stemmi è riservato agli enti pubblici il capoverso 4 disciplina le eccezioni che autorizzano persone che non rappresentano l’ente pubblico a utilizzare gli stemmi. La FPC è favorevole alla disposizione proposta. Il PLR, l’USAM, il CAS, Victorinox, Wenger e I&P chiedono di completare l’elenco delle eccezioni e presentano una proposta in tal senso per tutelare le imprese e le associazioni svizzere tradizionali che utilizzano stemmi svizzeri o segni simili da decenni. M.D. suggerisce di verificare se l’eccezione di cui alla lettera b valga effettivamente per tutte le manifestazioni oppure soltanto per quelle che hanno un legame comprovato con la Svizzera, la sua storia o la sua politica. L’INGRES e M.D. propongono di modificare la lettera c precisando che gli oggetti devono avere un rapporto con le manifestazioni di cui alla lettera b. L’AROPI e l’AIPPI giudicano che non sia abbastanza chiara la differenza fra oggetti d’antiquariato e souvenir. B. AG contesta l’esigenza della provenienza conforme all’articolo 47 AP-LPM per i prodotti su cui è apposto lo stemma svizzero, affermando che vengono acquistati come ricordo di un evento speciale che riguarda direttamente la Svizzera e che chi li acquista si aspetta un prodotto fabbricato con cura in Svizzera e non prodotti stranieri di scarso valore. Il Cantone Ticino chiede di aggiungere al capoverso 4 una lettera e che sancisca il diritto degli enti pubblici ad autorizzare i privati a usare gli stemmi, proponendo un’autorizzazione in forma scritta in cui sarebbero stabilite tutte le condizioni per l’uso.

Art. 9 Uso delle bandiere e degli emblemi

I Cantoni di Zurigo e Ginevra, il SAB, economiesuisse, l’USAM, l’USS, la FSA, l’ASAS, l’AIPPI, l’AGRI-DEA, la FH, la FER, la fial, Switzerland Cheese, la KOS, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, la FSL, la FPC, l’Acsi, SWISS LABEL, la TVS, HaBa, BIO SUISSE, Emmi AG, S.M., Gallo Suisse e il VBF sono favorevoli alla liberalizzazione dell’uso della bandiera e della croce svizzera per i prodotti proposta nella legge per la protezione degli stemmi, poiché ritengono che consente di ottenere una parità di