Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine
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Art. 15 Autorizzazione
B. AG approva la disposizione proposta, a condizione che si raggiunga un consenso sui segni che appartengono agli Stati stranieri. L’ACSOEB propone di precisare il contenuto del capoverso 2 lettera a.
Art. 16 Divieto di registrazione
La FPC e l’Acsi sono espressamente favorevoli al divieto di registrare segni pubblici stranieri come marchi, design, ditte, nomi di associazioni o fondazioni. B. AG suggerisce di sancire che l’autorizzazione di usare un segno comprende anche il diritto di registrarlo e propone un testo in merito.
Art. 17 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
La FSA approva la creazione di un elenco elettronico dei segni pubblici protetti svizzeri e stranieri e osserva che rendendolo accessibile al pubblico non vi sarebbero più dubbi sui segni protetti. La FSA propone di precisare la disposizione in modo che i segni notificati da Cantoni, distretti e Comuni siano ugualmente inseriti nell’elenco accessibile al pubblico. Pubblicità Svizzera consiglia di collegare fra loro i registri pertinenti di modo che sia possibile accedere a tutti i dati contemporaneamente. B. AG invece non è convinta che il registro contribuisca effettivamente a una maggiore chiarezza e aggiunge che sarebbe meglio evitare che l’IPI alimenti costantemente l’elenco con segni che ritiene pubblici senza basarsi su prescrizioni legali.
Art. 18 Legittimazione attiva dell’ente pubblico
Il Cantone di Uri, l’AIPPI, la fial, l’UPSV, la FER e la CFC approvano espressamente l’estensione all’ente pubblico del diritto all’azione legale. La FSA esprime invece delle perplessità, osservando che simili procedimenti potrebbero anche concludersi con una sconfitta della Confederazione con conseguenti spese e un’eventuale danno d’immagine. Ciononostante la FSA riconosce che per applicare le disposizioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici non vi è alcun’alternativa all’azione civile, ma aggiunge che, come proposto nell’avamprogetto, gli enti pubblici dovrebbero essere legittimati a intentare azioni civili soltanto a difesa dei propri emblemi.
L’AIPPI, la fial, Switzerland Cheese, la KOS e la TVS sono favorevoli al diritto attribuito all’IPI di costituirsi parte in causa (cpv. 2). Switzerland Cheese e la KOS apprezzano già oggi la cooperazione con l’Istituto per soddisfare i requisiti internazionali e ritengono che i nuovi diritti concessi offrano delle possibilità per migliorare questo tipo di cooperazione fra il mondo dell’economia e l’IPI. La FSA e FROMARTE, invece, criticano il ruolo di parte in causa concesso all’Istituto. Riconoscono che l’IPI è l’organo maggiormente coinvolto, ma dubitano che sia anche il rappresentante più idoneo della Confederazione. Ricordano anche che l’Istituto decide quali segni possono essere registrati come marchi, verificando nel contempo, in virtù dell’articolo 2 lettere c e d LPM, se essi possono indurre in errore o se sono in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente e quindi anche con la legislazione sugli emblemi. La FSA e FROMARTE affermano inoltre che durante la procedura d’opposizione l’Istituto assume la funzione di giudice e quest’attività ufficiale potrebbe causare dei problemi poiché l’IPI sarà incaricato anche dell’esecuzione. In ogni caso l’Istituto dovrebbe concedere anche in relazione alle sue altre attività la possibilità di opporsi ai pareri espressi nel contesto dell’esercizio dei suoi diritti. Per motivare la loro critica alla legittimazione attiva dell’Istituto, la FSA e FROMARTE spiegano che nel diritto penale, la querela è di principio riservata ai privati nei casi in cui secondo la legge lo Stato non ritiene nel suo interesse far valere i propri diritti. Se lo Stato (rappresentato dall’Istituto) dovesse essere legittimato a sporgere querela diventerebbe difficile distinguere fra reati perseguibili d’ufficio e su querela e questi ultimi diventerebbero una sorta di reati perseguibili d’ufficio a titolo facoltativo. Inoltre la FSA e FROMARTE ritengono che in caso di infrazioni non compiute per mestiere in cui nessuno sporge querela, un intervento dell’Istituto non sia necessario. La CFC deplora che il campo d’applicazione della legittimazione attiva dell’IPI sia limitato agli articoli 2, 4 e 6 AP-LPSP e ne chiede l’estensione agli articoli 1, 3 e 7.