Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 61 pagine

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D.L. chiede di aggiungere all’articolo 18 una disposizione sulla facilitazione della prova simile a quella sancita nel nuovo articolo 51a AP-LPM.

Art. 19 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di tutela dei consumatori

L’AIPPI, la fial, l’UPSV, la FER, la CFC, la FPC, l’Acsi e BIO SUISSE approvano espressamente l’estensione del diritto all’azione legale agli ambienti economici e alle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

I&P, l’ASCPI e D.L. propongono di esortare a intentare azioni civili non soltanto le associazioni e le organizzazioni per la protezione dei consumatori, ma anche le imprese e i consumatori se lo ritengono necessario. I tre partecipanti propongono una disposizione in merito.

Art. 20 Confisca nel procedimento civile

HaBa ed E.C. propongono di aggiungere alla confisca nel procedimento civile, la possibilità di sequestrare i proventi di un’eventuale vendita degli oggetti, affermando che si tratta di una maniera sensata per rafforzare i rimedi giuridici.

Art. 22 Uso illecito di segni pubblici

Il Cantone di Zurigo chiede se l’espressione «segni pubblici» è stata tralasciata intenzionalmente nel testo dell’articolo nonostante sia inserita nel titolo, e rileva che il rapporto esplicativo non contiene alcuna spiegazione in merito. Se le condizioni per l’uso si riferiscono a tutti i segni pubblici, il Cantone auspica che ciò sia indicato nel testo oppure, in caso contrario, stralciato anche dal titolo. Il Cantone di Soletta chiede di precisare che sono contemplati anche i segni utilizzati dalle imprese sui siti Internet.

Art. 24 Confisca nel procedimento penale

HaBa ed E.C. propongono di aggiungere alla confisca nel procedimento penale, la possibilità di sequestrare i proventi di un’eventuale vendita degli oggetti, affermando che si tratta di una maniera sensata per rafforzare i rimedi giuridici.

Art. 25 Perseguimento penale

I partecipanti alla consultazione rinviano alle proprie osservazioni in merito all’articolo 18 AP-LPSP. La FER ritiene che la legittimazione attiva dell’Istituto consenta una tutela più efficace dei segni protetti. K.B. propone di modificare il capoverso 2 e sancire che l’Istituto deve intervenire d’ufficio. HaBa esprime invece delle riserve sulle funzioni di polizia attribuite all’Istituto per prevenire l’uso abusivo di segni pubblici. Tuttavia, poiché il problema della qualità svizzera non riguarda soltanto interessi privati ma anche pubblici e visto che l’avamprogetto non sancisce l’obbligo dell’Istituto di sporgere querela e costituirsi parte in causa ma contiene unicamente una disposizione potestativa, HaBa rinuncia a opporsi espressamente alla norma in questione.

Art. 27 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in giudicato

I Cantoni di Berna e Soletta giudicano esagerato l’obbligo di comunicare all’Istituto tutte le decisioni ordinatorie e affermano che gli obiettivi perseguiti dall’avamprogetto si possono raggiungere anche se all’IPI vengono notificate soltanto le sentenze passate in giudicato e tutte le altre decisioni che pongono fine ai procedimenti. Inoltre chiedono di sancire nella legge le precisazioni descritte nel rapporto e aggiungono che la comunicazione di tutte le decisioni che pongono fine ai procedimenti garantisce che l’Istituto sia informato su tutti i procedimenti penali e soprattutto sulle decisioni di non luogo a procedere e di non entrata nel merito pronunciate in virtù del futuro Codice di procedura penale svizzero. La FPC e l’Acsi chiedono di rendere accessibili al pubblico le sentenze passate in giudicato che ri-