Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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In seguito all’adozione del messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale e del disegno di un Codice di procedura penale, nella primavera del 2006 l’Ufficio federale di giustizia fu incaricato di preparare un avamprogetto di legge federale sulle autorità penali della Confederazione. Con decisione del 31 marzo 2006, l’Ufficio federale di giustizia istituì un altro gruppo peritale, che stavolta comprendeva anche rappresentanti dell’Ufficio dei giudici istruttori federali, dell’Ufficio federale di polizia e un rappresentante dei Cantoni.
Prendendo spunto dall’esauriente scambio d’idee sulle possibili strutture organizzative delle singole autorità, l’Ufficio federale di giustizia elaborò dapprima una proposta normativa e infine un avamprogetto di LOGP. La questione della vigilanza sul MPC fu disciplinata tenendo conto della decisione di principio del Consiglio federale, dei lavori del gruppo di lavoro «progetto sulla vigilanza» e dei risultati della procedura di consultazione svolta all’epoca (cfr. in merito il n. 2.2.2).
1.3 Oggetto della nuova legge
L’oggetto della LOAP è per ampi versi determinato dal Codice di procedura penale. Infatti la Confederazione e i Cantoni definiscono le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni. Disciplinano inoltre la nomina, la composizione, l’organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali, a meno che il Codice di procedura penale o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo. Infine disciplinano anche la vigilanza sulle rispettive autorità penali (art. 14 D-CPP).
Le autorità penali sono specificate nel Codice di procedura penale: da un lato le «autorità giudicanti», segnatamente il giudice dei provvedimenti coercitivi, la giurisdizione di reclamo e il tribunale d’appello (art. 13 D-CPP); dall’altro le «autorità di perseguimento penale», comprendenti la polizia, il pubblico ministero e le autorità penali delle contravvenzioni (art. 12 D-CPP), le quali – per mancata necessità – non sono tuttavia previste nell’ambito della giurisdizione federale. Infine l’articolo 447 capoverso 1 D-CPP incarica la Confederazione e i Cantoni di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure («autorità d’esecuzione»).
La LOAP deve inoltre disciplinare alcune questioni materiali finora rette dalla legge sulla procedura penale e non riprese nel Codice di procedura penale; vista l’imminente abrogazione della legge sulla procedura penale, occorre quindi un nuovo disciplinamento in materia. Tra le questioni da regolare figura ad esempio l’autorizzazione del Consiglio federale a promuovere l’azione giudiziaria per reati politici (art. 105 PP). Anche la necessità di introdurre ulteriori norme risulta dal Codice di procedura penale. L’articolo 133 capoverso 1 D-CPP prevede ad esempio di retribuire il difensore d’ufficio in base a una tariffa d’avvocatura federale, applicabile soltanto ai procedimenti della Confederazione. La materia va quindi disciplinata nella LOAP.
La legge è strutturata come segue: il Titolo primo contiene le disposizioni generali (art. 1-3); il Titolo secondo è dedicato alle autorità di perseguimento penale, segnatamente la polizia (art. 4-5) e il MPC (art. 6-22). Il Titolo terzo contempla le autorità giudiziarie, con il TPF agli articoli 23-54. L’articolo 55 definisce le competenze dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nei casi di giurisdizione federale. Il Titolo quarto specifica le disposizioni procedurali integrative (art. 56-65), e il Titolo quinto le disposizioni finali (art. 66-68).