Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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2.1.3 Subordinazione in termini puramente tecnici
La LOAP non deve disciplinare le modalità organizzative della cooperazione tra il MPC, che dirige il procedimento, e le forze di polizia che gli sono subordinate. Soltanto in determinati casi il Codice di procedura penale sottopone la polizia alle istruzioni e alla vigilanza del pubblico ministero. La subordinazione tecnica non implica tuttavia che la polizia giudiziaria sia integrata nel pubblico ministero o vi sia aggregata in termini amministrativi. Una tale subordinazione sarebbe possibile, ma il Codice di procedura penale non la prevede (commento ad art. 15 D-CPP; FF 2006 1042). Si rinuncia pertanto a una ristrutturazione tanto radicale dell’Ufficio federale di polizia e del MPC, anche perché le due autorità si sono accordate sulle modalità di attribuzione delle risorse.
Il rapporto del 16 aprile 2007 sull’attuazione del perseguimento penale a livello
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federale (EffVor2) prevede che i procedimenti penali vengano gestiti come fossero progetti, metodo seguito sin dal 1° gennaio 2007. Le risorse necessarie a ciascun progetto vengono attribuite da un comitato operativo ampliato, composto di rappresentanti dei vertici del MPC e della Polizia giudiziaria federale; le sue decisioni sono tempestive e definitive. In questo modo il procuratore che dirige il procedimento sa immediatamente di quante risorse potrà disporre. Se il comitato operativo ampliato non giunge a una decisione, decide il procuratore generale.
2.2 Ministero pubblico della Confederazione (art. 6 –22)
L’organizzazione del MPC è determinata dai due dettami esposti qui di seguito.
2.2.1 Pubblico ministero unico
Il futuro Codice di procedura penale applicabile ai Cantoni e alla Confederazione si fonda sul modello «pubblico ministero II», caratterizzato dall’assenza di un giudice istruttore. Il pubblico ministero sovrintende all’intera procedura preliminare, che non è scissa in due parti. Di conseguenza dirige la procedura investigativa della polizia, conduce l’istruzione penale, promuove l’accusa e la sostiene in giudizio. Di solito è altresì a capo della polizia giudiziaria o ha perlomeno il potere di impartirle istruzioni. Affidando a un’unica autorità le indagini, l’istruzione penale e la promozione dell’accusa, si intende rendere più efficiente il perseguimento penale (FF 2006 1010). Gli ampi poteri che ne derivano richiedono – oltre ad accorgimenti compensatori quali l’istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi e il rafforzamento dei diritti delle parti – una chiara attribuzione delle competenze in seno al MPC. Il modello del pubblico ministero unico pare il più adatto a tale scopo: è caratterizzato da una chiara struttura gerarchica in cui il procuratore generale, a capo del MPC, è responsabile di tutte le attività od omissioni dei procuratori pubblici che dirigono un procedimento. Risponde al Consiglio federale – collegio di nomina e di disciplina – di tutti gli errori commessi sia da lui sia dai suoi collaboratori. È il responsabile del perseguimento penale competente ed efficiente, della concretizzazione di un’organizzazione adeguata e dell’impiego efficace delle risorse disponibili, e in quanto tale deve avere la possibilità di influire sui fattori rilevanti. Ciò presuppone un procuratore generale forte della facoltà di impartire istruzioni (generali e specifi-
1 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2007/2007-07-04.html