Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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3 –, le istruzioni possono essere revocate con facilità e senza indugio capoverso1 dPP
qualora l’autorità di ricorso dovesse, nel corso di un’eventuale procedura di reclamo, giudicare illegale la pertinente prassi del MPC.
Parte della vigilanza materiale affidata al DFGP consiste nell’esaminare il rapporto annuale del procuratore generale (art. 21 cpv. 3).
Del resto, una vigilanza efficace presuppone il diritto di accedere alle informazioni necessarie. Pertanto il DFGP è autorizzato a richiedere informazioni ed effettuare ispezioni su mandato del Consiglio federale o di sua iniziativa. Per motivi di riservatezza i dati non possono essere comunicati a terzi, nemmeno in seno al Dipartimento. È ammesso unicamente l’impiego generico e anonimo di tali dati per rapporti e raccomandazioni (art. 22).
L’organizzazione concreta della vigilanza non va disciplinata nella legge. La valutazione delle questioni tecniche potrebbe essere affidata a un piccolo gruppo di periti esterni (ad es. giudici e procuratori in pensione) in base all’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).
2.3 Giudici dei provvedimenti coercitivi
2.3.1 Situazione iniziale
Per controbilanciare la forte posizione del pubblico ministero, il Codice di procedura penale prevede, tra l’altro, l’istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 18 D-CPP). È competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, nella misura prevista dal Codice di procedura penale, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi, quali ad esempio le indagini a tappeto sul DNA (art. 255 D-CPP), la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 273 D-CPP), la sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 283 seg. D-CPP) o le inchieste mascherate (art. 288 D-CPP). Decide inoltre sulle domande di dissigillamento (art. 247 D-CPP).
Allo stato attuale del diritto, i compiti del futuro giudice dei provvedimenti coercitivi sono svolti da varie autorità: per gli ordini di carcerazione, il MPC può rivolgersi a un qualsiasi giudice cantonale dell’arresto o al giudice istruttore federale (art. 47 cpv. 2 PP); il presidente della Corte dei reclami penali del TPF ordina i provvedimenti coercitivi secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); la Corte dei reclami penali statuisce in merito alle proroghe della carcerazione preventiva (art. 51 cpv. 2 PP), ai reclami contro la reiezione di una domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 2 PP) e al dissigillamento di atti sequestrati (art. 69 cpv. 3 PP).
3 Progetto di revisione della legge federale sulla procedura penale, Disciplinamento della vigilanza sul MPC (progetto sulla vigilanza), scaricabile all’indirizzo: http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2005/2.html