Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/34: Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) · 40 pagine
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che) a tutti i collaboratori e di prendere decisioni di carattere organizzativo. L’obiettivo è di rafforzare la posizione del procuratore generale e di snellire le strutture direttive del MPC.
2.2.2 Vigilanza del Consiglio federale
Come illustrato al numero 1.2 supra, il Consiglio federale ha deciso in due occasioni di affidare al DFGP la vigilanza sul MPC.
L’esperienza dimostra che la vigilanza condivisa, introdotta il 1° gennaio 2002, crea problemi pregiudicando l’efficacia e la coerenza della vigilanza: il TPF esercita la vigilanza tecnica, ma non è autorizzato ad adottare provvedimenti organizzativi o disciplinari qualora constatasse degli abusi, perché la vigilanza amministrativa è affidata al DFGP. Dal canto suo, il DFGP dispone di pochi strumenti per controllare l’andamento degli affari, ad esempio quando intende verificare se le risorse utilizzate dal MPC sono giustificati. Senza contare che anche la Delegazione delle Commissioni della gestione svolge una funzione di vigilanza sul MPC. Tale dispersione della vigilanza rischia di generare confusione, problemi di delimitazione e conflitti di competenza.
Pare pertanto opportuno concentrare la vigilanza sul MPC nelle mani di un’unica
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autorità
A differenza di quanto deciso in principio, tuttavia, tale vigilanza non sarà affidata al DFGP, ma al Consiglio federale; esso funge già da collegio di nomina e di disciplina in tale contesto, per cui conviene attribuirgli anche le rispettive competenze in materia di vigilanza. Per motivi pratici la vigilanza materiale sarà esercitata dal DFGP.
La vigilanza del Consiglio federale sul MPC mira innanzi tutto a verificare l’attuazione degli obiettivi prefissati, vale a dire l’efficienza del lavoro svolto. Si distingue dalla generale inchiesta amministrativa e disciplinare per la sua qualità di verifica periodica e disgiunta da eventi specifici.
Per evitare che la separazione dei poteri venga inficiata da un’ingerenza inammissibile del Consiglio federale nei procedimenti penali in corso, la facoltà di impartire istruzioni è limitata sul piano materiale: il Consiglio federale non è autorizzato a esprimersi sull’apertura, la conduzione e la chiusura di singoli procedimenti o il sostegno dell’accusa e l’impugnazione (cfr. art. 20 cpv. 3). In tal modo si impedisce all’autorità di vigilanza di interferire in determinati procedimenti. Il Consiglio federale è invece autorizzato, in linea di massima, a impartire istruzioni riguardanti l’adempimento dei compiti da parte del MPC. Le esperienze maturate nei Cantoni e nei Paesi limitrofi che hanno affidato all’Esecutivo la vigilanza sul pubblico ministero dimostrano che l’eventuale diritto di impartire istruzioni viene esercitato con il massimo riserbo. Non avendo valore di ordinanza – come previsto dall’articolo 16a
2 Cfr. in merito il rapporto esplicativo del 16 giugno 2005 sul disciplinamento della vigilanza sul MPC: http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/aufsicht_ueber_die. Par.0012.File.tmp/ber-aufsicht-i.pdf