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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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Art. 28 lett. e - h
È punito secondo l’articolo 28 LEne chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
e. viola le prescrizioni relative alla prova dell’origine (artt. 1d e 1f);
f. nell’ambito della procedura di notifica preliminare e di preavviso, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (artt. 3g e 17b);
g. viola gli obblighi di pagamento (art. 3h);
h. viola gli obblighi di notifica o di rendiconto (art. 3j seg. e art. 17b cpv. 4).
Art. 28a Modifica delle appendici 1.1 a 1.6
Il Dipartimento può adeguare le appendici 1.1 – 1.6 all’evoluzione della tecnica e dell’economia.
Art. 28b Disposizione transitoria
1 Gli articoli 1 lettere a - f e h nonché gli articoli 2 - 5, 5a capoverso 1, 5b e 5c dell’ordinanza sull’energia nella versione del 7 dicembre 19983 e gli articoli 2 e 3h - k della presente ordinanza si applicano per analogia ai contratti in essere ai sensi dell’articolo 28a capoverso 1 della legge.
2 Diverse piccole centrali idroelettriche di un produttore che formano un’unità economica e geografica, sono considerate un solo impianto.
3 Per i contratti in essere relativi a nuovi impianti, stipulati dopo il 31 dicembre 2005, fanno stato le condizioni di raccordo previste all’articolo 7a della legge.
4 L’Ufficio federale fissa il supplemento sui costi di trasferimento delle reti ad alta tensione ai sensi dell’articolo 3h capoverso 1 la prima volta tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
II
Le appendici 1.1 e 1.2 sono ora numerate come appendice 2.1 e appendice 2.2.
III
Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 1.1 a 1.6 e 2.3 come da allegato.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2008.
3 RU 1999 207