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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Art. 17b Procedura, obblighi di notifica

1 Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve fare richiesta alla società nazionale di rete. La richiesta deve essere corredata della documentazione menzionata nell’appendice 1.6.

2 L’Ufficio federale incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla richiesta all’attenzione della società nazionale di rete e di seguire il progetto. I compiti del gruppo di esperti sono definiti dall’appendice 1.6.

3 Per il resto, la procedura si basa sull’appendice 1.6.

4 La società nazionale di rete deve notificare all’Ufficio federale le richieste di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

Art. 17c Supplemento per le perdite risultanti dalle fideiussioni

1 L’Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento per le perdite risultanti dalle fideiussioni ai sensi dell’articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge, riscosso sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia.

2 La società nazionale di rete preleva trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

3 Essa tiene un conto separato per i supplementi.2 Le risorse finanziarie disponibili devono essere remunerate a un tasso d’interesse praticato sul mercato, ma non si possono effettuare investimenti.

Art. 21 cpv. 1

1 I Cantoni eseguono, con il sostegno dell’Ufficio federale, l’articolo 11a.

Art. 22 cpv. 1 e 2

1 L’Ufficio federale controlla se l’etichettatura dell’elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini per campionatura ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2 L’Ufficio federale è autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità e il controllo delle condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi degli articoli 2 a 3k.

Art. 26 cpv. 1

Abrogato