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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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4 Per la valutazione delle richieste, il Dipartimento incarica una commissione consultiva e può far capo a periti.
5 L’Ufficio federale può far capo a organizzazioni private ai fini dell'attuazione.
Art. 5 Fissazione del supplemento per il finanziamento dei costi di cui
all’articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge
1 L’Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento destinato al finanziamento dei costi ai sensi dell’articolo 15b capoverso 1 lettera b, riscosso sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione sopportati dalle organizzazioni private.
2 La società nazionale di rete preleva trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.
3 Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d’interesse praticato sul mercato. Non sono ammessi investimenti.
Art. 5a - 5c
Abrogati
Capitolo 2b: Entrata e uscita dal modello dell’immissione previsto dall’articolo 7a della legge
Art. 6
1 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare, a partire dall’inizio di un anno civile, l’elettricità prodotta dai produttori di cui all’articolo 7b capoverso 1 della legge che passano al modello dell’immissione di cui all’articolo 7a. Il produttore interessato notifica il passaggio al gruppo di bilancio con almeno un mese di anticipo.
2 I produttori di cui all’articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell’immissione per la fine di un anno civile e con un mese di preavviso.
3 La rimunerazione dovuta per gli impianti di cui al capoverso 1 si basa sul prezzo di costo valido nell’anno di costruzione.