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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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entro la somma massima dei supplementi ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 della legge oppure nella progressione ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge. Fa stato il momento in cui la notifica completa è pervenuta. La società nazionale di rete comunica al richiedente il risultato dell’esame della richiesta mediante preavviso vincolante.

4 Il richiedente deve mettere in funzione l’impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1 a 1.5.

5 Se non rispetta i termini di cui ai capoversi 2 e 4, il carattere vincolante del preavviso decade.

Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità

Art. 3h Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento

1 L’Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento per i costi non coperti ai sensi dell’articolo 15b capoverso 1 lettera a sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. A tal fine, tiene conto sia della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della rimunerazione dovuta dal produttore in base all’articolo 7a della legge (spese scoperte), sia dei costi di esecuzione.

2 Il prezzo di mercato corrisponde al corso (prezzo spot) medio giornaliero dell’elettricità nelle contrattazioni di borsa nell’area di mercato Svizzera. Esso viene fissato e pubblicato trimestralmente dall’Ufficio federale.

3 La società nazionale di rete preleva il supplemento trimestralmente presso i gestori di rete.

4 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 OAEl versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori. La rimunerazione si basa sul prezzo di costo dell’impianto di riferimento secondo le appendici 1.1 a 1.5. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3i non sono sufficienti a pagare le rimunerazioni dovute, durante l'anno viene versata una percentuale del pagamento. Il saldo sarà versato nel corso dell’anno successivo.

Art. 3i Fondo alimentato dai supplementi

1 La società nazionale di rete tiene un conto separato per i supplementi di cui all’articolo 3h capoverso 1.

2 Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d’interesse praticato sul mercato. Non sono ammessi investimenti.