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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

4.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. licenza di costruzione;

b. possibilità di allacciamento per l’energia elettrica e termica.

4.3 Messa in esercizio

La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro cinque anni dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. potenza elettrica installata;

b. potenza geotermica alla sommità del foro di sonda;

c. mezzo di raffreddamento e potenza di raffreddamento;

d. sfruttamento termico del calore (potenza installata e quantità di energia);

e. data di messa in esercizio.

5 Dati dell’impianto

Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’impianto per il trascorso anno civile:

a. produzione mensile di elettricità;

b. calore sfruttato mensilmente.