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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.
4.2 Notifica
La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. licenza di costruzione;
b. possibilità di allacciamento per l’energia elettrica e termica.
4.3 Messa in esercizio
La documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro cinque anni dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. potenza elettrica installata;
b. potenza geotermica alla sommità del foro di sonda;
c. mezzo di raffreddamento e potenza di raffreddamento;
d. sfruttamento termico del calore (potenza installata e quantità di energia);
e. data di messa in esercizio.
5 Dati dell’impianto
Il gestore dell’impianto è tenuto a notificare ogni anno all’Ufficio federale i seguenti dati relativi all’impianto per il trascorso anno civile:
a. produzione mensile di elettricità;
b. calore sfruttato mensilmente.