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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

3 Impianti di incenerimento dei rifiuti

3.1 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell’articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d’esercizio completi, il coefficiente di sfruttamento dell’elettricità aumenta almeno del 25 per cento e il coefficiente di sfruttamento del calore rimane almeno uguale.

3.2 Quota rinnovabile

il 50 per cento dell’energia prodotta viene computato come rinnovabile.

3.3 Esigenze energetiche

Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve essere superato conformemente al grafico seguente:

(Legende Grafik) Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale

70.0

65.0

60.0 Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globaleCoefficiente minimo di sfruttamento energetico globaleCoefficiente minimo di sfruttamento energetico globale

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Coefficiente di sfruttamento elettrico in %

Se il coefficiente di sfruttamento del calore risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento o per due anni civili consecutivi inferiore al coefficiente richiesto in regime normale, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo per un anno civile.

I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti su un anno civile

completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per l’input di energia immesso nella caldaia (rifiuti + combustibili aggiuntivi). Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e con i parametri del vapore.