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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Appendice 1.5 (artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

1 Definizione di biomassa

1.1 Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o

indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.

1.2 Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione

energetica.

2 Definizione degli impianti

2.1 Impianti di incenerimento dei rifiuti

Impianti per il riciclaggio termico di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall’artigianato e dall’industria ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 19904 (OTR).

2.2 Forni per l’incenerimento di fanghi

Impianti per il riciclaggio termico di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell’industria alimentare).

2.3 Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica

Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.

2.4 Altri impianti a biomassa

Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, gli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa consistono in un processo a più stadi. Questo processo comprende in particolare

a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;

b. il primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisiochimici o biologici);

c. il secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto ad abbinamento forza-calore);

4 RU 814.600