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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 23 capoversi 3bis, 4 e 5 14.12.2007

Art. 23 cpv. 3bis, 4 e 5

3bis Un guadagno conseguito nell’ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

4 Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l’assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al capoverso 1.

5 L’importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve superare l’importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di controllo.

Modifica del capoverso 3bis

Un guadagno conseguito nell’ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML) finanziato dall’ente pubblico non deve più poter essere assicurato.

Motivazione relativa al capoverso 3bis

L’obiettivo della politica del mercato del lavoro consiste nel reinserire il più rapidamente possibile le persone in cerca d’impiego nella vita attiva. A questo obiettivo dovrebbero mirare anche le autorità preposte al mercato del lavoro e le autorità sociali. È inoltre nell’interesse dell’ente pubblico creare impieghi reali e non occupare i disoccupati soltanto nell’ambito di programmi di occupazione. Pertanto, bisognerebbe evitare che i programmi di occupazione siano organizzati con l’unico scopo di generare periodi di contribuzione. L’accento deve essere posto sul reinserimento. Con questa modifica si vuole garantire che il diritto all’indennità risulti unicamente dall’esercizio di un’attività lucrativa normale e non dalla partecipazione a un PML. La situazione è diversa nel caso degli assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI) e degli assegni di formazione (art. 66a LADI) in quanto i beneficiari di tali prestazioni lavorano nel cosiddetto mercato del lavoro primario. I guadagni conseguiti e i periodi di contribuzione risultanti devono, quindi, dare diritto a prestazioni dell’AD. Ciò corrisponde tra l’altro alla prassi attuale.

Il Consiglio federale emanerà a livello di ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

Modifica dei capoversi 4 e 5

Per calcolare il guadagno assicurato nel termine quadro successivo non verranno più prese in considerazione le indennità compensative (dette anche pagamenti compensativi) non soggette a contribuzione.

Motivazione relativa ai capoversi 4 e 5

Il guadagno intermedio continua a essere interessante nonostante questa modifica in quanto conserva tutti i suoi vantaggi nel primo termine quadro (reddito più elevato, acquisizione di nuovi periodi di contribuzione).

11/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)