Progetto

Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

Revisione LADI SECO-DA/TC

Consultazione Articolo 27 capoversi 2 e 5 (con variante al cpv. 5) 14.12.2007

Art. 27 cpv. 2 e 5

2 L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 15 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e

1. ha compiuto 55 anni o

2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno al 40 per cento.

5 In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone.

Variante allo stralcio del capoverso 5

5 Su richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo, ogni volta per un massimo di sei mesi, il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettere a e b1, se

a. il tasso di disoccupazione è in aumento a livello svizzero,

b. il tasso di disoccupazione nel Cantone è elevato e

c. il Cantone partecipa alle spese nella misura del 40 per cento.

Capoverso 6

6 Il tasso di disoccupazione è considerato in aumento a livello svizzero se, durante un periodo di riferimento di sei mesi, il tasso di disoccupazione medio è superiore di 0,3 punti percentuali al valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione in un Cantone è ritenuto elevato se, durante il periodo di riferimento, raggiunge in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento inizia a decorrere otto mesi prima della data d’inizio dell’aumento richiesto e si estende sui primi sei mesi di detto periodo.

Modifica del capoverso 2, in generale

Introduzione di un numero massimo graduale di indennità giornaliere in funzione del periodo di contribuzione.

Motivazione relativa al capoverso 2, in generale

Conformemente al principio di assicurazione, il numero massimo di indennità giornaliere, ossia la durata di riscossione dell’indennità, dipende dalla durata del periodo di contribuzione. Colui che versa più contributi ha diritto a una durata di riscossione più lunga. Nella LADI in vigore fino al 31.12.1996, la durata di riscossione dell’indennità dipendeva già dal periodo di contribuzione.

1 Tiene conto della proposta fatta per l’articolo 27 capoverso 2 LADI che prevede un numero di indennità giornaliere (IG) dipendenti dalla durata del periodo di contribuzione (PC). PC di 12 mesi = 260 IG / PC di 15 mesi = 400 IG 14/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)