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Consultazione 2007/48: Revisione parziale delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione · 54 pagine

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Questa nuova regolamentazione comporterà la perdita di una parte del diritto all’indennità di disoccupazione (ID) in primo luogo per le persone con un periodo di contribuzione superiore a 12 mesi e inferiore a 15 mesi e che oggi avrebbero diritto a più di 260 indennità giornaliere. Inoltre, le persone di 55 anni e più con un periodo di contribuzione superiore a 18 mesi e inferiore a 22 mesi avranno diritto soltanto a 400 indennità contro le attuali 520.

Il 54% delle persone interessate da questa modifica sarebbero di nazionalità svizzera. Rispetto al totale delle persone che percepiscono l’ID, per il 60% svizzeri, questi ultimi ne sarebbero pertanto proporzionalmente meno colpiti.2. Gli assicurati più anziani, con una durata media di riscossione generalmente più lunga, sarebbero colpiti da questa misura in maniera maggiore rispetto alla media. Il 24 % delle persone interessate dovrebbe avere più di 55 anni mentre soltanto il 16% di tutte le persone che riscuotono l’ID rientra in questa classe d’età. Con una percentuale del 55% gli uomini, che rappresentano il 50% dei beneficiari dell’ID, sarebbero interessati in maniera leggermente superiore alla media. Lo stesso vale per le persone sposate o divorziate, il che dovrebbe dimostrare in particolare il fatto che questa categoria include spesso beneficiari di ID più anziani. La persone invalide, invece, non dovrebbero praticamente essere toccate da questa nuova regolamentazione (circa 200 persone)3.

I rappresentanti dei lavoratori presso la commissione di esperti si sono opposti a questa proposta.

Conseguenze finanziarie relative al capoverso 2

Risparmi pari a 114 milioni di franchi.

Modifica del capoverso 2 lettera c numero 2

La richiesta di una rendita di invalidità dovrebbe dar diritto a un numero maggiore di indennità giornaliere soltanto a partire dal momento in cui è stato constatato un grado di invalidità del 40%. Il passaggio "ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo” viene stralciato.

Motivazione relativa al capoverso 2 lettera c numero 2

Oltre ad uniformare l’importo del tasso d’indennità (modifica dell’art. 22 cpv. 2 lett. c), nell’ambito della presente revisione si propone di modificare l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI per armonizzare anche il numero massimo di indennità giornaliere. Nella versione attuale, l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI menziona le rendite di invalidità della LAI e della LAINF, la cui riscossione dà diritto a 520 indennità giornaliere. Non si fa invece riferimento a coloro che beneficiano di una rendita di invalidità della LAM e del secondo pilastro.

La seguente tabella mostra la situazione insoddisfacente che vige attualmente nei singoli rami assicurativi.

Rendita a partire da

Numero di indennità

un grado di Tasso d’indennità giornaliere invalidità del LAI 40% 80 %520

LAINF 10% 80%520

LAM 1% 80%400

LPP 40% 70%400

2 In questo riepilogo non si tiene conto del fatto che, in ogni caso, le persone attive di nazionalità svizzera sono meno spesso beneficiarie dell’ID rispetto ai cittadini stranieri e che quindi esse subiscono un rischio minore. 3 Ciò è riconducibile al fatto che, prima di diventare invalide, queste persone erano in generale vincolate da un rapporto di lavoro e avevano quindi un periodo di contribuzione superiore a 22 mesi. 15/54 Revisione LADI (422.0/2005/03340)